Responsabilità patrimoniale e limitazione del debitore: persona giuridica e vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
Assenza di corrispondenza tra soggetti di diritto e persone fisiche
Non esiste nel nostro ordinamento una corrispondenza biunivoca fra soggetti di diritto e persone fisiche posto che “enti” diversi dalle persone fisiche sono idonei ad essere titolari di diritti e destinatari di obblighi.
Trattasi delle persone giuridiche.
La natura della persona giuridica: concezione soggettiva e riduzionistica
La norma di cui all’art. 15 L. 24/2017 espressamente prevede che nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, in particolare della CTU medico legale, sia affidata a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.
La sentenza in commento affronta le conseguenze processuali del mancato rispetto di detta norma, posto che nulla viene previsto in conseguenza della sua inosservanza.
La Corte di Cassazione parte dal presupposto per cui la necessaria collegialità dell’incarico peritale deriva direttamente dalla valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini e l’esigenza di addivenire ad una verifica dell’an e del quantum della responsabilità che sia il più possibile esaustiva.
È un’esigenza di carattere pubblicistico a giustificare la collegialità dell’incarico peritale; ne consegue che la collegialità rappresenta un requisito formale della consulenza tecnica d’ufficio con l’ulteriore conseguenza che il suo mancato rispetto implica nullità dell’accertamento peritale. Parimenti nulla è la successiva sentenza che ha fatte proprie le risultanze della consulenza.
Trattasi inoltre di una nullità insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
La limitazione di responsabilità come deroga all’art. 2740 c.c.
Si può quindi sostenere che la persona giuridica costituisce uno dei meccanismi di separazione patrimoniale previsti dalla legge implicante una deroga al principio secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri. Tale possibilità è peraltro espressamente ammessa anche dallo stesso codice civile che al comma 2 dell’art. 2740 c.c. recita: «le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi previsti dalla legge».
Tale limitazione di responsabilità opera mediante sdoppiamento della personalità poiché presuppone la creazione di un autonomo soggetto di diritto che, in luogo della persona fisica assume le obbligazioni.
Ipotesi di limitazione della responsabilità senza sdoppiamento soggettivo
Il codice civile conosce anche ipotesi di limitazione della responsabilità in difetto di sdoppiamento soggettivo ed in particolare a titolo esemplificativo:
• la sostituzione fedecommissaria che si verifica quando il testatore nomina suo erede un interdetto con la previsione che, alla sua morte, i beni saranno destinati a colui che, sotto la sorveglianza del tutore, si è preso cura dell’interdetto stesso. La norma di cui all’art. 695 c.c. prevede che i beni oggetto di sostituzione fedecommissaria possono essere pignorati dai creditori dell’istituito solo nei limiti dei frutti dallo stesso prodotti;
• il fondo patrimoniale, istituto giuridico tendente alla creazione di un patrimonio separato e distinto funzionale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; i beni oggetto del fondo patrimoniale possono essere oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per il bisogno della famiglia (cfr. art. 170 c.c.);
• accettazione beneficiata dell’eredità che ha l’effetto di creare un patrimonio separato e distinto rispetto a quello dell’erede; i creditori del de cuis possono far valere le loro ragioni solo sui beni oggetto di accettazione beneficiata dell’eredità e non sui beni personali dell’erede (cfr. art. 490 c.c.); anche in tal caso l’effetto è quello di creare una vera e propria separazione patrimoniale.
Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
Particolarmente interessante sotto il profilo della “segregazione patrimoniale” è l’art. 2645- ter c.c. inserito dall’art. 39-novies, D.L. 273/2005 convertito in L. 51/2006.
Tale articolo così recita: « gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».
Patrimoni destinati e meritevolezza dell’interesse
Viene quindi espressamente previsto dal legislatore la possibilità di creare patrimoni destinati c.d. atipici, anche in aperto contrasto con l’intenzione originaria del legislatore di circoscrivere le ipotesi di limitazione di responsabilità ai «casi stabiliti dalla legge».
Nell’attuale assetto normativo, la valida costituzione di un patrimonio separato è quindi subordinata alla sussistenza di un interesse meritevole di tutela, la cui valutazione spetta in ultima analisi al Notaio rogante, chiamato a redigere in forma pubblica l’atto di destinazione ovvero ad autenticare la scrittura privata al fine della trascrizione nei pubblici registri.
La meritevolezza dell’interesse perseguito (formula molto elastica e di ampio respiro) costituisce il parametro in base al quale valutare la legittimità della creazione di un patrimonio separato e distinto. Il pregiudizio che può subire il ceto creditorio è evidente il quale potrà tutelarsi esperendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
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