CTU medico legale collegialità obbligatoria

Obbligo di collegialità della CTU in ambito di responsabilità sanitaria

Sentenza Corte di cassazione n. 34085 del 24 dicembre 2025

«La violazione dell’art. 15, co. 1, della legge n. 24/2017 determina la nullità dell’atto di nomina dell’ausiliario (o degli ausiliari) e della conseguente consulenza tecnica, in quanto privi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, co. 2, c.p.c.. La nullità in esame, in quanto posta a presidio di un interesse di carattere pubblicistico, deve ritenersi rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo.»

Sentenza Corte Cassazione n. 34085/2025

Commento legale dei nostri esperti

La norma di cui all’art. 15 L. 24/2017 espressamente prevede che nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, in particolare della CTU medico legale, sia affidata a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.
La sentenza in commento affronta le conseguenze processuali del mancato rispetto di detta norma, posto che nulla viene previsto in conseguenza della sua inosservanza.
La Corte di Cassazione parte dal presupposto per cui la necessaria collegialità dell’incarico peritale deriva direttamente dalla valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini e l’esigenza di addivenire ad una verifica dell’an e del quantum della responsabilità che sia il più possibile esaustiva.
È un’esigenza di carattere pubblicistico a giustificare la collegialità dell’incarico peritale; ne consegue che la collegialità rappresenta un requisito formale della consulenza tecnica d’ufficio con l’ulteriore conseguenza che il suo mancato rispetto implica nullità dell’accertamento peritale. Parimenti nulla è la successiva sentenza che ha fatte proprie le risultanze della consulenza.
Trattasi inoltre di una nullità insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.


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