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Obbligo di buona fede e condizione sospensiva potestativa mista

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza n. 5976 del 6/3/2024

L’obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione è principio che riguarda anche il contratto sottoposto a condizione potestativa mista; in tale ipotesi, l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, che, invece, deve escludersi per l’attività di attuazione dall’elemento potestativo in una condizione mista”.

Sentenza Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 5976 del 6 marzo 2024

Commento legale dei nostri esperti

Nella fattispecie veniva affrontato la questione di un contratto preliminare sottoposto a condizione sospensiva potestativa mista. L’avveramento della condizione dipendeva in parte dal comportamento della PA che doveva intervenire con un atto amministrativo, in parte dal comportamento di una delle parti che doveva approntare la relativa pratica. L’art. 1359 c.c. prevede che la condizione si considera avverata qualora il mancato avveramento sia imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento (il contro-interessato). Il mancato avveramento può accadere sia in seguito commissioni sia in seguito ad omissioni di comportamenti giuridicamente dovuti. L’obbligatorietà di detto comportamento deve ritenersi esclusa «per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo in una condizione mista». In altri termini, in presenza di una condizione mista dipendente in parte dalla volontà di una parte (non dal mero arbitrio) in parte da fattori esterni, non può dirsi sussistente un obbligo della parte di far avverare quella parte della condizione dipendente dalla sua volontà. L’omissione di detti comportamenti non può quindi determinare ex art. 1359 c.c. l’avveramento fittizio della condizione.

Tale sentenza si pone in linea con quanto già affermato dalla Suprema Corte con la sentenza 22046/2018 in cui la condizione sospensiva era rappresentata dalla concessione del credito da parte di un intermediario bancario.

 


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