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Il termine di un anno dalla cancellazione quale limite insuperabile per l’apertura del fallimento (oggi liquidazione giudiziale)

Sentenza Cassazione civile, Sez. I, n. 8932 12/4/2013

«Il termine di cui all’art. 10 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) non opera come un termine di prescrizione o decadenza, ma costituisce un limite oggettivo per la dichiarazione di fallimento, svolgendo non tanto la funzione di tutelare i creditori rispetto all’inatteso venir meno della qualifica di imprenditore commerciale del loro debitore, quanto quella di garantire la certezza delle situazioni giuridiche e l’affidamento dei terzi, ponendo un preciso limite temporale alla possibilità di dichiarare il fallimento di chi non è più imprenditore. Il dies ad quem del termine annuale ivi previsto, pertanto, è necessariamente quello della pubblicazione della sentenza di fallimento e l’istanza di fallimento tempestivamente presentata dal creditore non può produrre effettivi prenotativi

Sentenza Cass. civ., Sez. I, 12 aprile 2013, n. 8932

Commento legale dei nostri esperti

A fronte dell’estinzione di una società si pone il tema del soddisfacimento dei creditori sociali non pagati dai liquidatori. Il legislatore si muove lungo due direzioni.

Da un lato ex art. 2495 c.c., «ferma l’estinzione della società» che è effetto della cancellazione del registro delle imprese, i creditori possono agire nei confronti degli ex soci nei limiti di quanto hanno ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione, o in caso di colpa dei liquidatori contro questi ultimi.

Dall’altro lato è possibile ottenere la declaratoria di fallimento (ora apertura della liquidazione giudiziale), entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese ex art 10 legge fallimentare (ora cessazione dell’attività, comunque coincidente ex art. 33 CC.II con la cancellazione). La previsione di un termine così breve (1 anno) trova la sua ratio nella necessità di garantire la certezza del traffico giuridico e impedire che il fallimento (ora liquidazione giudiziale) possa verificarsi anche anni dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. In questa logica si giustifica l’impostazione della presente giurisprudenza nel non riconoscere effetti prenotativi all’istanza di fallimento (ora domanda di apertura della liquidazione giudiziale).

 


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