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Limiti della prova testimoniale rispetto agli accordi consacrati nel documento contrattuale

Sentenza Cassazione civile Sezioni Unite n. 7246 del 26/03/2007

La pattuizione di un prezzo di vendita diverso da quello apparente indicato nel documento contrattuale non può, nei rapporti tra le parti, essere oggetto di prova per testi, giacché i limiti alla prova testimoniale di cui all’art. 2722 cod. civ. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell’allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l’assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti”.

Cass. civ., Sez. Unite, 26 marzo 2007, n. 7246

Commento legale dei nostri esperti

L’art. 2722 c.c. prevede che non è ammissibile la prova testimoniale tendente a provare patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento la cui stipula si alleghi sia stata precedente o contemporanea. L’ipotesi della simulazione non esaurisce il campo di applicazione dell’art. 2722 c.c. ma ne occupa gran parte. Ai sensi dell’art. 1417 c.c. la prova della simulazione è ammessa senza limiti qualora sia un terzo a proporre l’azione di simulazione o qualora la parte intende provare l’illiceità del contratto simulato. Si era venuta tuttavia a creare un filone giurisprudenziale che ammetteva la possibilità di provare per testi, anche tra le parti, la simulazione del prezzo, partendo dal presupposto per cui in quest’ipotesi il contratto di compravendita rimaneva inalterato in tutti i suoi elementi essenziali.

Le sezioni unite non sposano tuttavia questa impostazione affermando viceversa che il prezzo nella compravendita è un elemento essenziale della stessa e, siccome la sua entità può alterare significativamente l’assetto degli interessi negoziali, la relativa prova della simulazione incontra i limiti di cui agli artt. 1417 c.c. e 2722 c.c..

 


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