La responsabilità risarcitoria del gestore del trasporto ferroviario
Sentenza Corte di cassazione n. 28244 del 9/10/2023
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3354 del 5 dicembre 2023 hanno statuito che:
La Corte di Cassazione (sentenza n. 28244 del 9 ottobre 2023) ha precisato che:
«Il gestore del trasporto ferroviario deve risarcire il danno esistenziale patito dal passeggero che, a causa di ritardi e malfunzionamenti, abbia trascorso quasi ventiquattro ore continuative in estenuanti condizioni di carenza di cibo, riscaldamento e possibilità di riposare»
Commento legale dei nostri esperti
La pronuncia in questione chiamata a pronunciarsi sulla risarcibilità di uno specifico danno non patrimoniale è chiamata a pronunciarsi sulla linea di demarcazione che separa i danni c.d. bagatellari insuscettibili di risarcimento (disagi, fastidi, disappunti, ansie) dai danni non patrimoniali suscettibili di risarcimento perché vanno a ledere un diritto costituzionalmente garantito.
Il “danno non patrimoniale” derivante dal ritardo nell’effettuazione di un servizio di trasporto che di norma è riconosciuto come danno bagatellare (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3720) non è più qualificabile come tale nel momento in cui si traduce nella lesone del diritto costituzionalmente garantito di autodeterminazione e di movimento.
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