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L’ingiustificato abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore è fonte di responsabilità risarcitoria

Sentenza Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza, n. 7861 del 19/3/2021

Ove l’inadempimento ascritto all’appaltatore non consista nell’imperfetta realizzazione dei manufatti a causa della presenza di vizi o difetti, ma nell’anticipato abbandono dei cantieri e nel mancato completamento dell’appalto, neppure l’eventuale accettazione della costruzione, per quanto incompleta, può impedire al committente di richiedere il risarcimento del danno o la risoluzione del contratto o comunque eccepire l’inadempimento”.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19 marzo 2021, n. 7861

Commento legale dei nostri esperti

Il caso di specie riguardava l’ipotesi in cui in seguito all’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore, il committente aveva incaricato un’altra impresa per lo svolgimento dei lavori. In tale ipotesi l’abbandono ingiustificato del cantiere costituisce causa di inadempimento del contratto e pertanto legittima il committente all’azione di risoluzione del contratto con contestuale richiesta di risarcimento del danno, ovvero a eccepire l’inadempimento qualora esso sia convenuto in giudizio dall’appaltatore (ad esempio perché quest’ultimo pretende il pagamento del corrispettivo). La sentenza si pone poi nella scia di quanto affermato dalle sezioni unite 13533/2001 e successivamente da Cass. 936/2010 e Cass. 98/2019, in tema di riparto dell’onere probatorio, che avviene ai sensi dell’art. 1218 c.c. anche qualora l’inadempimento sia contestato in via d’eccezione e non di azione.

 


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