Clausola “visto e piaciuto”: reale significato di questa espressione spesso utilizzata nel contratto di vendita
Sentenze della Cassazione sulla formula visto e piaciuto
«La clausola contrattuale “vista e piaciuta”, che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest’ultima con riferimento a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede»
Sentenza Corte Cassazione n. 29420/2025
«La clausola “visto e piaciuto” non esonera il venditore dalla garanzia per i vizi redibitori, ove questi ultimi siano stati taciuti in mala fede al compratore e scoperti dopo l’uso della cosa venduta»
Sentenza Corte Cassazione n. 27968/2025
Commento legale dei nostri esperti
Con due pronunce sostanzialmente conformi la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento in tema di clausola “visto e piaciuto” contenuta in un contratto di compravendita.
Come noto la norma di cui all’art. 1490 c.c. sancisce a carico del venditore l’obbligo di garantire che la cosa compravenduta sia immune da vizi. Il comma 2 di detta disposizione espressamente dispone che «il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa».
L’indirizzo interpretativo della Suprema Corte si pone quindi in perfetta coerenza con il dettato normativo: la clausola “visto e piaciuto” vale come esclusione dell’obbligo della garanzia, ma solo con riferimento ai vizi che erano conosciuti dal compratore o conoscibili usando l’ordinaria diligenza.
Lo Studio Legale Ascione Ciccarelli è specializzato in diritto commerciale.
Se hai bisogno di supporto legale in questo ambito, richiedi senza impegno un preventivo.
