eredità successione libretto postale cointestato con defunto clausola pari facoltà di rimborso

Successione e libretto postale cointestato con il defunto: ciascun cointestatario superstite ha diritto ad ottenere l’intera somma da Poste Italiane

Sentenza Corte di cassazione n. 28935 del 2/11/2025

«In tema di libretti di risparmio postale cointestati con clausola “pari facoltà di rimborso”, la disciplina introdotta dal d.m. 6 giugno 2002 (che ha abrogato il previgente sistema di opposizione dei coeredi al rimborso) non preclude al cointestatario superstite la legittimazione a riscuotere l’intero importo o, quantomeno, la quota presuntivamente di sua spettanza ai sensi dell’art. 1298 c.c., poiché la “disponibilità del credito” rilevante ai fini dell’art. 8, comma 3, d.m. 6 giugno 2002 attiene alla sola legittimazione alla riscossione e non alla titolarità sostanziale del credito; ne consegue che Poste italiane non può opporre il blocco del libretto sull’intera somma per effetto della mera opposizione degli eredi dei cointestatario defunto, restando le contestazioni interne alla successione irrilevanti nei rapporti con il depositario che è liberato dal pagamento verso il cointestatario superstite legittimato alla riscossione»

Sentenza Corte Cassazione Civile n. 28935/2025

Commento legale dei nostri esperti

Il caso affrontato dalla Cassazione riguarda l’ipotesi di un libretto di risparmio postale (disciplinato dal D.M. 6 giugno 2002 e non dai D.P.R. 156/1973 e 256/1989) con clausola “pari facoltà di rimborso” (cpfr) cointestato tra più soggetti, uno dei quali decedeva.
Il cointestatario superstite chiedeva a Poste Italiane la liquidazione della propria quota, che deduceva essere pari al 50% del totale in ragione della presunzione di cui all’art. 1298 c.c. secondo cui nei rapporti interni le obbligazioni solidali si presumono divise in parti uguali.
La Corte di Cassazione nell’affermare la legittimità della pretesa del ricorrente afferma che nell’ambito delle obbligazioni solidali (nel caso di specie attive), occorre tenere distinti i piani della titolarità del credito con la legittimazione alla riscossione.
Poste Italiane si manifesta essere debitore dei titolari di un libretto di risparmio postale, i quali sono a loro volta creditori di Poste Italiane in via solidale.
Ne consegue che nei rapporti interni, opera la presunzione di cui all’art. 1298 c.c. (uguaglianza delle parti nell’obbligazione), mentre nei rapporti con il creditore ciascuno ha diritto all’intero. La clausola pari facoltà di rimborso (cpfr) altro non è che ricognitiva e confermativa della natura solidale, dal lato attivo, dell’obbligazione.
Ne deriva ciascun cointestatario ha diritto a chiedere a Poste Italiane (creditore) l’intera somma.
Trattasi di una conclusione coerente con quanto già affermato dalla Corte di Cassazione n. 22577/2023: «In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento».
Fermo rimane il fatto che nei rapporti fra i vari cointestatari opera la presunzione di uguaglianza che ammette prova contraria.
Da quanto precede, conclude la Cassazione, che il rifiuto di Poste Italiane di liquidare al cointestatario superstite quantomeno la quota presuntivamente di sua spettanza era illegittimo.


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