iscrizione a ruolo della causa e pagamento contributo unificato tributario

La causa può essere iscritta a ruolo solo se è stato pagato il contributo unificato. La questione viene rimessa alla Corte Costituzionale

Sentenza Corte di cassazione n. 32234/2025

«Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, l. 30 dicembre 2024 n. 207, nella parte in cui subordina l’iscrizione a ruolo delle cause civili al previo versamento del contributo unificato, configurando l’omesso pagamento come una causa ostativa all’accesso alla giurisdizione, in quanto introduce un onere di natura tributaria privo di collegamento funzionale con l’esercizio della funzione giurisdizionale, in riferimento agli art. 3, 24 e 11 Cost.»

Sentenza Corte Cassazione n. 32234 del 11 dicembre 2025

Commento legale dei nostri esperti

L’art. 1, comma 812, l. 30 Dicembre 2024 n. 207 ha inserito il comma 3.1 all’art. 14 del D.P.R. 115/2002 (TU Spese di Giustizia) che così recita: «Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge».
Di fatto si introduce una causa di improcedibilità della domanda giudiziale costituita dal pagamento di un’imposta tributaria.
La Corte di Cassazione richiama sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 333/2001 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 7 comma 1, L. 431/1998 che subordinava l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile al fatto che il conduttore fosse adempiente con riferimento agli obblighi tributari di: (i) pagamento dell’imposta di registro per il contratto di locazione; (ii) pagamento dell’ICI; (iii) pagamento dell’imposta sul canone percepito.
Con la sentenza n. 333/2001 la Corte Costituzionale distingueva tra:
• oneri imposti per rendere più efficiente il sistema processuale;
• oneri imposti per ragioni estranee all’efficientamento del processo.
Solo i primi oneri possono determinare una preclusione all’accesso alla giustizia, se non assolti. I secondi, al contrario, si traducono in un’irragionevole preclusione o in un ostacolo all’accesso alla giustizia e conseguentemente violativi dell’art. 24 Cost.
In tale ottica subordinare la procedibilità della domanda al pagamento del contributo unificato (che, per costante giurisprudenza, è un onere di tipo tributario, non correlato all’efficientamento del sistema giudiziario) è una scelta del tutto irragionevole da parte del Legislatore.
La Corte di Cassazione dubita della legittimità costituzionale di tale norma perché subordina l’accesso alla giustizia al pagamento di un onere tributario imposto non per ragioni di efficientamento della giustizia, bensì per il perseguimento finalità estranee all’economia processuale.


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