Presupposti per l’azione revocatoria ed effetti sul contratto definitivo di compravendita concluso a seguito di preliminare con data certa
Sentenza Corte di cassazione n. 23999 del 2026
«La stipula di un contratto definitivo in adempimento di un preliminare avente data certa costituisce adempimento di un debito scaduto ai sensi dell’art. 2901, comma 3, c.c. ed, in quanto tale, è sottratto all’azione revocatoria»
Corte di Cassazione, ordinanza n. 23999 del 24 luglio 2026
Commento legale dei nostri esperti
L’azione revocatoria ex art. 2901 c.c mira a tutelare il principio dell’illimitata responsabilità del debitore che, ai sensi dell’art. 2740 c.c., risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Quando il debitore pone in essere un atto giuridico potenzialmente pregiudizievole per gli interessi del creditore quest’ultimo può agire, ai sensi dell’art. 2901 c.c., al fine di chiedere la dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto. Ciò implica la possibilità di promuovere sul bene oggetto dell’atto azioni esecutive o cautelari come se il bene non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.
I presupposti per l’esperimento dell’azione revocatoria sono:
• eventus damni: l’atto compiuto ha cagionato un pregiudizio al creditore;
• consilium fraudis: il debitore era conscio di porre in essere un atto pregiudizievole per il creditore;
• partecipatio fraudis del terzo qualora l’atto posto in essere sia a titolo oneroso: consapevolezza del terzo circa il pregiudizio che subiva il creditore.
Se l’atto compito dal debitore è anteriore al sorgere del credito è necessaria la «dolosa preordinazione» del negozio al cagionare un pregiudizio alle ragioni creditorie. Tale dolosa preordinazione deve intendersi nel senso di «dolo specifico» (cfr. sul punto Cass. SU n. 1898/2025).
La norma di cui all’art. 2901, comma 3 c.c. prevede che è esentato dall’azione revocatoria ordinaria «l’adempimento di un debito scaduto».
La stipula del contratto definitivo, in adempimento di un obbligo assunto con il preliminare, costituisce adempimento di un debito scaduto ed in quanto tale sottratto all’azione revocatoria ai sensi del terzo comma dell’art. 2901 c.c., purché il preliminare abbia data certa.
Questo il ragionamento della Corte d’Appello di Roma, che viene poi confermato in Cassazione.
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