La responsabilità degli amministratori di fatto ed i vincoli discendenti per la società
Sentenza Corte di cassazione Civile n. 7864 del 20 febbraio 2024
Le Sezioni Unite della Cassazione civile (n. 6070 del 12 marzo 2013) hanno così statuito:
“La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 05/12/2008, n. 28819) considera amministratori di fatto coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, in quanto i rapporti contrattuali di fatto assumono rilevanza, sul piano giuridico, a prescindere dall’esistenza della corrispondente fattispecie negoziale. Tra le situazioni che possono assumere rilievo, a questi fini, viene comunemente indicata quella caratterizzata dal consolidarsi di una relazione di “contatto sociale” particolarmente pregnante, idonea a giustificare … il sorgere di vincoli che vanno al di là del semplice dovere di rispetto dei diritti altrui, indipendentemente dalla ricorrenza di un conforme intento negoziale delle parti interessate. A tali situazioni può essere assimilata l’assunzione “non autorizzata” della gestione di affari altrui nella consapevolezza della loro alienità…gli artt. 2028 e segg. stanno infatti ad indicare che, nel nostro ordinamento, l’assunzione non autorizzata della gestione di affari altrui è reputata idonea a far sorgere, a carico del gestore, gli obblighi tipici di colui che, in base ad un valido contratto, tale incarico ha ricevuto dall’interessato; e, quindi, di situazioni giuridiche la cui violazione assume rilievo sul piano della responsabilità contrattuale (Cass. 06.03.1999, n. 1925). Coloro che si ingeriscono nella gestione di una società possono, dunque, esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori sono occasionali. Che la gestione d’affari altrui sia incompatibile con l’assunzione dell’amministrazione di fatto di una società (così p. 25 e ss. del ricorso) è affermazione in iure erronea.”
Sentenza Cass. Civ. n. 7864 del 20/2/2024
Commento legale dei nostri esperti
Secondo questo arresto di legittimità può essere qualificato come “amministratore di fatto” colui che compie atti di ingerenza nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura formale da parte della società.
La fonte normativa della responsabilità dei cd. amministratori di fatto va rinvenuta negli artt. 2028 ss. del Codice civile che disciplinano che l’assunzione di affari altrui, nella consapevolezza della loro alienità, determina l’obbligo di portare tali affari a compimento secondo le norme sulle obbligazioni del mandatario. La gestione di affari altrui è ritenuta dalla Corte compatibile con l’attività svolta dall’amministrazione di fatto di una società.
La conseguenza di tutto ciò è che le obbligazioni contratte dall’amministratore di fatto vincolano la società e la rendono responsabile delle relative obbligazioni assunte.
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