Il Trustee è assoggettabile a liquidazione controllata
Sentenza Tribunale di Modena 28/1/2026
«Il trustee è assoggettabile a liquidazione controllata in relazione ai crediti vantati dai beneficiari del trust. L’insolvenza del trustee non può essere dichiara sussistente sulla base del credito che il Beneficiario del trust vanta nei confronti del disponente»
Sentenza Trib. Modena, 28 gennaio 2026, Pres. Russo, Est. Bianconi
(testo completo della sentenza disponibile qui)
Commento legale dei nostri esperti
Il caso affrontato dal tribunale di Modena rappresenta un’assoluta novità nel panorama giurisprudenziale italiano e verte sull’assoggettabilità del trust e del trustee alla procedura di liquidazione controllata.
Una società in difficoltà finanziaria decideva di costituire un trust funzionale al pagamento dei creditori sociali.
Veniva successivamente dichiarato il Fallimento della società disponente ed il Curatore del Fallimento agiva per porre nel nulla la segregazione patrimoniale operata con il trust.
Le iniziative del Curatore venivano respinte con sentenze passate in giudicato.
I beni del trust venivano a questo punto liquidati dal trustee il quale comunicava ai creditori una sorta di “progetto di riparto” della somma ottenuta con la liquidazione.
Tale progetto prevedeva una ripartizione puramente proporzionale, non secondo la regola dell’absolute priority rule (distribuzione del rispetto delle cause legittime di prelazione).
Uno studio professionale, quindi un soggetto potenzialmente titolare di una causa legittima di prelazione, agiva avanti al Tribunale di Modena chiedendo l’apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti del trust e del trustee.
Il Tribunale è quindi chiamato a pronunciarsi sulle seguenti questioni:
• l’assoggettabilità del trust alla liquidazione controllata;
• l’assoggettabilità del trustee alla liquidazione controllata;
• la sussistenza del sovraindebitamento in capo al trustee.
Quanto alla prima questione la decisione del Tribunale di Modena è negativa posto che il trust non è un soggetto dotato di autonoma personalità giuridica. Il Collegio giudicante richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui è il trustee il soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti con il patrimonio vincolato; infatti, un pignoramento immobiliare effettuato dei confronti del trust è illegittimo poiché esso andrebbe effettuato nei confronti del trustee (cfr. Cass. 34075/2024 in Foro It., 2025, I, pag. 40 ss).
Quanto precede consente di dare risposta positiva alla seconda questione giuridica affrontata dal Tribunale: poiché il trust non è dotato di personalità giuridica e solo il trustee è un soggetto pignorabile, così come è possibile un’esecuzione individuale nei confronti del trustee, deve essere possibile anche un’esecuzione concorsuale (la liquidazione controllata).
La terza questione affrontata dal Tribunale è quella di più difficile soluzione (la sussistenza del sovraindebitamento).
Il percorso motivazionale parte dalla distinzione tra beneficiari contingent e beneficiari vested.
I primi sono coloro i quali «sono titolari di un diritto, nei confronti del trustee, che ha ad oggetto non una somma di denaro, bensì la esecuzione, pure in parte discrezionale, di alcune determinate attività».
I secondi sono coloro la cui pretesa ha «carattere monetario»: essi possono agire esecutivamente contro il trustee.
Nel caso di specie i beneficiari del trust, tra cui il ricorrente erano in origine beneficiari contingent (poiché avevano diritto al fatto che il trustee procedesse con la custodia e la liquidazione dei beni conferiti nel trust) e divenivano beneficiari vested solo dopo che il trustee inviava a questi ultimi il piano di riparto.
Osserva il Tribunale che solo in relazione alle obbligazioni monetarie (e quindi configurabili solo dopo che il beneficiario diventa vested) è configurabile un inadempimento di quest’ultimo e quindi un suo sovraindebitamento: «la stesura e l’inoltro del progetto distributivo del 02.4.2025 (vedi doc. 1a) è stato di per sé solo idoneo ad attribuire ai beneficiari del trust la qualifica di beneficiari vested o absolutely entitled: da quel momento, infatti, ciascuno di loro è divenuto titolare di una posizione giuridica definitiva, chiara, tangibile, avente ad oggetto una somma di denaro sicuramente esigibile dal trustee». Osserva il Tribunale che «si può discutere della “insolvenza” o del “sovraindebitamento” del trustee solo in relazione a pretese definitive, o, come detto sopra, vested dei beneficiari».
Nel caso di specie il ricorrente motivava l’insolvenza sulla base del credito che egli vantava nei confronti della società disponente, ma il credito che il ricorrente vanta nei confronti del trustee non coincide con quello che vantava nei confronti del settlor (disponente).
Per tali ragioni il Tribunale riteneva insussistente il presupposto del sovraindebitamento e rigettava la richiesta di apertura della liquidazione controllata.
Lo Studio Legale Ascione Ciccarelli è specializzato in diritto fallimentare.
Se hai bisogno di supporto legale in questo ambito, richiedi senza impegno un preventivo.
