esclusione socio srl giusta causa

Esclusione del socio da srl: motivi, specificità della clausola e impugnazione delibera

Sentenza Tribunale di Milano Sez. Impresa del 27/1/2025

«Le clausole statutarie che disciplinano l’esclusione del socio non possono essere formulate in modo tale da eludere il requisito di specificità. La clausola deve essere formulata, a pena di nullità, in modo tale da prevedere l’esatta individuazione ex ante delle condotte sanzionate con l’estromissione del socio della società»

Sentenza Trib. Milano Sez. Impresa 27 gennaio 2025

Commento legale dei nostri esperti sul tema dell’esclusione del socio per giusta causa

Nel caso affrontato dal Tribunale Ambrosiano veniva adottata una delibera assembleare che escludeva uno dei soci.
Quest’ultimo impugnava ex art. 2479-ter c.c., la delibera assembleare della s.r.l. e chiedeva contestualmente la sospensione cautelare della stessa, ai sensi dell’art. 2378 comma 3 c.c., dettato per le s.p.a. ma applicabile alle s.r.l. in virtù del richiamo dell’art. 2479-ter comma 4 c.c..
Deduceva la nullità della delibera di esclusione del socio perché adottata sulla base di una clausola statutaria nulla per indeterminatezza.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla sospensione dell’efficacia della delibera (fase cautelare), ritiene la domanda cautelare fondata sotto il profilo del fumus bonis iuris.
Sul punto l’art. 2473-bis c.c. prevede che «l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio». Il requisito della specificità è richiesto dalla norma per consentire al socio di conoscere ex-ante quali sono i comportamenti suscettibili di determinare l’esclusione affinché possano essere evitati.
La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che l’esclusione del socio “è possibile solo: a) nell’ipotesi – e all’esito del procedimento – previsto per il caso di renitenza del socio al versamento della quota di capitale da lui dovuta (art. 2466); b) ovvero quando l’atto costitutivo lo consenta; b.1) ma anche in tal caso (per l’ovvia esigenza di consentire ai soci di evitare tale gravissima ‘sanzione privata’ conoscendo preventivamente le condotte che potrebbero darvi causa) in ipotesi specifiche (cioè espresse e tassative); b.2) che integrino, sotto il profilo contenutistico, una giusta causa di cessazione del vincolo sociale (art. 2473-bis)” (Trib. Milano, Sez. Spec. in Materia d’Impresa, 09.01.2020 e cfr. Trib. Catanzaro, Sez. Spec. in Materia d’Impresa, 13.11.2023 n. 1876).
In difetto di specificità la clausola che prevede le ipotesi di esclusione è da ritenersi nulla per contrarietà a norma di legge.
Mentre per le società di persone è prevista una clausola di portata generale secondo cui l’esclusione del socio può avvenire per «gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale» (art. 2286 c.c..), nelle società a responsabilità limitata tale previsione non è configurabile, poiché la norma di cui all’art. 2473-bis c.c. espressamente dispone che la causa di esclusione deve essere specificatamente individuata dall’atto costitutivo. Tale requisito di specificità delle ipotesi di esclusione è finalizzato, come detto, a tutelare l’interesse del socio a conoscere ex ante le conseguenze del proprio comportamento, e per questo la norma richiede che le condizioni per invocare l’esclusione del socio debbano essere dettate in termini puntuali e tassativi.
Alle ipotesi di esclusione contemplate dall’atto costitutivo si aggiunge quella di cui all’art. 2466 c.c. riferita al caso in cui il socio non esegua il conferimento nel termine previsto, circostanza diversa dal caso de quo.


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