Concessione abusiva del credito a impresa decotta: per la Cassazione è nullo per violazione di norma penale
Sentenza Corte di cassazione n. 7134 del 25 marzo 2026
«Il contratto di finanziamento stipulato dall’imprenditore che aggrava in tal modo il proprio dissesto è nullo per contrarietà al precetto penalistico di cui all’art. 217 n. 4 L. Fall. (ora art. 323, comma 1, lett. d) C.C.I.I.) e le somme erogate dalla banca sono irripetibili ai sensi dell’art. 2035 c.c. per contrarietà della dazione al buon costume»
Sentenza Corte Cassazione n. 7134/2026
Commento legale dei nostri esperti
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di concessione abusiva di credito.
Ricordiamo che la concessione abusiva del credito è un illecito che si verifica quando una banca o un intermediario finanziario eroga o mantiene finanziamenti a favore di un’impresa che si trova in uno stato conclamato di crisi o di insolvenza, in assenza di prospettive concrete di risanamento.
Nel caso in esame una banca richiedeva l’ammissione al passivo fallimentare ed il Giudice delegato escludeva il credito. L’istituto di credito proponeva opposizione allo stato passivo che veniva respinto.
La banca proponeva ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, confermando la decisione del Tribunale, osservava che il contratto di finanziamento concesso da una banca ad un’impresa decotta ed in stato di insolvenza è violativo del precetto penalistico di cui all’art. 217 n. 4 L. Fall. (ora art. 323, comma 1, lett. d) C.C.I.I.).
L’imprenditore che, mediante la stipula di un finanziamento aggrava il proprio dissesto e ritarda la dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale) risponde del reato di bancarotta semplice.
La banca che, omettendo un’adeguata istruttoria e quindi violando il principio di sana e prudente gestione, eroga un finanziamento ad un’impresa decotta risponde di concorso nel reato di bancarotta semplice.
Il contratto concluso è quindi nullo per contrarietà a norma imperativa ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c..
Si parla in tali casi di reato-contratto, la cui stipulazione integra la fattispecie penalmente rilevante (come, ad esempio, nei casi di vendita di sostanze stupefacenti, ovvero il contratto di trasferimento di un bene come pagamento di un debito usuraio).
Dalla nullità del contratto per contrarietà al precetto penalistico discende anche l’irripetibilità delle somme erogate dal soggetto finanziatore ai sensi dell’art. 2035 c.c. secondo cui «chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato».
La contrarietà al buon costume non si verifica solo quando la prestazione è contraria ai principi della morale sessuale o della decenza ma comprende anche «quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico». Nel caso di specie è stata ritenuta sussistente la contrarietà all’ordine pubblico.
La decisione è convincente poiché la condotta di aggravamento del dissesto effettuato mediante il ricorso abusivo al credito è certamente foriero di un pregiudizio economico per la collettività dei creditori, poiché l’impresa decotta, in ragione del finanziamento illecito continuerà ad operare sul mercato contraendo nuove obbligazioni ed aumentando in tal modo la propria esposizione debitoria.
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