trust e trustee trascrizione pignoramento immobiliare

Trust e pignoramento immobiliare

Sentenza Corte di cassazione n. 34075 del 2024

“La trascrizione di un pignoramento di beni immobili nei confronti di un trust e non nei confronti del trustee è invalida in quanto il trust non è un soggetto giuridico ma un mero insieme di beni e rapporti destinato ad un fine determinato, formalmente intestati al trustee, unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei beni e diritti trasferitigli”.

Sentenza Corte Cassazione n. 34075/2024, su Foro It., 2025, I, pag. 40 sss

Commento legale dei nostri esperti

Come noto, il trust è un istituto mutuato dal diritto anglosassone e consiste essenzialmente nella creazione da parte di un soggetto (settlor) di un patrimonio, che viene affidato in gestione ad un altro soggetto (trustee), affinché quest’ultimo amministri, gestisca o disponga dei beni secondo le indicazioni fornite dal settlor (ad esempio nell’interesse del beneficiario del trust ovvero per il perseguimento di un determinato fine).
La Corte di Cassazione precisa in materia che «non esiste “il trust XXX in persona del trustee” (come se il trustee fosse il legale rappresentante di un ente dotato di una sua soggettività autonoma), ma, piuttosto, “il trustee del trust XXX nella sua qualità”.
A sostegno di ciò richiama copiosa giurisprudenza di legittimità (Cass. 28363/2011, Cass. 10105/2014, Cass. 3456/2015) che in svariati ambiti hanno affermato come il trust non sia un ente dotato di soggettività giuridica autonoma, quanto piuttosto un complesso di beni, un patrimonio gestito da un trustee.
Non rileva sotto il profilo della qualificazione civilistica la normativa tributaria che all’art. 73 comma 1 lett. b) prevede che i trust siano soggetti all’imposta sul reddito della società. Ciò in perfetta coerenza con il principio di autonomia dell’ordinamento tributario e della sua irrilevanza ai fini della qualificazione civilistica di una fattispecie.
Sulla base di questi presupposti la Corte di Cassazione cassa la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il pignoramento immobiliare trascritto nei confronti di un trust.
La Corte d’Appello aveva al contrario, ritenuto che, così come è possibile trascrivere acquisti immobiliari a favore e contro un condominio (soggetto non dotato di soggettività giuridica essendo lo stesso un mero ente di gestione), deve ritenersi del pari possibile la trascrizione a favore e contro un trust.
Rileva la Cassazione l’inconferenza di detto richiamo poiché la norma di cui all’art. 2659 comma 1, n. 1, c.c. (che consente la trascrizione a favore e contro un condominio) è norma eccezionale e insuscettibile di applicazione analogica, proprio perché consente ad un mero ente di gestione, non avente soggettività giuridica.


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