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Soci responsabili senza beneficio di preventiva escussione della società se il titolo giudiziale è nei loro confronti definitivo

Sentenza Corte di cassazione n. 27367 del 13/10/2025

«In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta e incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell’obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società e insensibile pure ad un eventuale accoglimento dell’opposizione di quest’ultima».

Sentenza Corte Cassazione n. 27367/2025

Commento legale dei nostri esperti

La sentenza in commento ha come genesi un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto nei confronti di una società in nome collettivo.
La società ingiunta, a differenza dei singoli soci, dispiegava opposizione avverso provvedimento monitorio.
Divenuto quindi il decreto ingiuntivo definitivo nei confronti dei singoli soci, la società ingiungente intraprendeva azione esecutiva nei confronti nei singoli soci. Essi, a loro volta, dispiegavano opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo l’insussistenza del diritto della società creditrice di agire esecutivamente; deducevano che, in ragione del beneficio della preventiva escussione ex art. 2304 c.c. di cui godono i soci di società di persone rispetto ai debiti sociali, escludesse la possibilità per il creditore di agire esecutivamente contro i singoli soci, in pendenza dell’opposizione ancorché proposta dalla sola società.
La norma di cui all’art. 2304 c.c. prevede che i creditori sociali di s.n.c. possono aggredire il patrimonio del singolo socio solo dopo aver infruttuosamente tentato l’azione esecutiva nei confronti della società.
La prospettazione dei soci debitori veniva accolta sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello.
La Cassazione ribalta, tuttavia, le decisioni dei giudici di merito. Osservano i Giudici di legittimità che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte dei soci determina il consolidamento del titolo nei loro confronti, il quale acquista l’efficacia di giudicato, indipendentemente dalla proposizione dell’opposizione da parte della società.
Il fatto che il credito ingiunto acquisti efficacia di giudicato determina la circostanza per cui esso diviene un credito non più sociale, bensì personale dei singoli soci che ha fonte nel titolo esecutivo giudiziale.
Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 2304 c.c. e quindi la possibilità per il creditore di agire in via esecutiva direttamente nei confronti dei singoli soci.
In conclusione, ogniqualvolta viene ingiunto ex art. 641 c.p.c. ad una società di persone di pagare senza dilazione una somma di danaro, la relativa opposizione ex art. 645 c.p.c. dovrà essere dispiegata sia dalla società, sia dai singoli soci illimitatamente responsabili. Se ciò non venisse fatto, il decreto ingiuntivo nei loro confronti acquisterebbe efficacia di giudicato, e diverrebbe insensibile anche all’accoglimento dell’opposizione eventualmente proposta dalla sola società.


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