studio associato ammissione passivo fallimentare credito privilegio art 2751 bis codice civile

Requisiti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. dello Studio Associato

Sentenza Corte di cassazione n. 29371 del 13/11/2024

“Lo studio associato può essere ammesso al passivo del fallimento del cliente, con il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751-bis n. 2 c.c., per il credito al compenso professionale soltanto quando sia il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) tra i professionisti associati (anche avvalendosi di collaboratori e sostituti) e le somme così maturate siano di rispettiva pertinenza, nel senso che risulti, in forza degli accordi distributivi tra gli associati o comunque da altra circostanza, che il detto compenso retribuisce, almeno in parte, il professionista prestatore e proprio per le prestazioni oggetto della domanda”.

Sentenza Corte Cassazione n. 29371/2024

Commento legale dei nostri esperti

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione torna sulle condizioni che devono sussistere affinché uno Studio associato possa ottenere l’ammissione al passivo fallimentare di un credito supportato dal privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.:
La Corte di Cassazione parte dai seguenti presupposti:

• lo Studio associato è un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e quindi, può essere titolare del diritto al pagamento del compenso per gli incarichi conferiti ai singoli associati (Cass. 6285/2016);
• al fine di riconoscere la legittimazione a riscuotere i crediti di cui supra, è necessario che sia dimostrato che gli accordi tra gli associati prevedano l’attribuzione all’associazione professionale della titolarità di tale diritto, o quantomeno, potere di riscuotere il credito in nome del singolo associato (Cass. 2332/2022).

Secondo la consolidata giurisprudenza, inoltre, nelle ipotesi di insinuazione al passivo di uno Studio associato, sussiste una presunzione iuris tantum secondo la quale la prestazione in questione non è stata svolta dal singolo professionista. Ne consegue che si presume, fino a prova contraria, l’insussistenza del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c..
Spetta ovviamente allo Studio dimostrare il contrario, ossia l’esecuzione personale della prestazione da parte del singolo associato.
È inoltre necessario, secondo la giurisprudenza in commento, che lo Studio associato dimostri che il credito di cui si richiede l’insinuazione sia “di pertinenza” del singolo professionista.
È sul concetto di pertinenza che la Corte si sofferma.
Un credito può dirsi di pertinenza del singolo professionista quando, per gli accordi interni tra i membri dello Studio associato, il compenso percepito da un determinato cliente vada a remunerare in tutto o in parte colui che ha personalmente eseguito la prestazione.
Ne deriva che se ad esempio uno Studio associato prevede una remunerazione in misura fissa dei suoi associati, non si può ritenere che il relativo credito sia di pertinenza del singolo professionista, poiché il credito nascente dall’opera del singolo associato va a remunerare, seppur solo in parte, tutti i membri dello studio associato in questione.
Fondamentale, alla luce di tale giurisprudenza, verificare quindi lo Statuto dell’associazione professionale che chiede l’insinuazione privilegia e verificare che le regole interne di ripartizione dei guadagni, cosentino la retribuzione del singolo professionista che ha eseguito l’incarico.


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