opposizione allo stato passivo e data certa crediti bancari

Opposizione allo stato passivo: i crediti derivanti da contratti bancari devono avere data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale

Sentenza Corte di cassazione n. 13493 del 20/5/2025

“In tema di insinuazione allo stato passivo, qualora la fonte del credito sia un contratto che richiede la forma scritta ad substantiam (ad esempio contratti bancari ex art. 117 comma 1 TUB), la prova circa la data certa del contratto anteriore alla dichiarazione di fallimento/apertura della liquidazione giudiziale può essere data solo mediante la produzione del contratto stesso e non per il tramite di altra documentazione (nel caso di contratti bancari non tramite la produzione degli estratti conto)”.

Sentenza Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 maggio 2025, n. 13493

Commento legale dei nostri esperti

Nel caso di specie, prima il Giudice Delegato e poi il Tribunale investito dell’opposizione allo stato passivo rigettavano l’insinuazione al passivo di un istituto di credito in ragione della mancata prova circa la data certa del contratto bancario da cui traeva fonte il credito insinuato.
La banca, infatti, non aveva prodotto il contratto avente data certa, bensì si era limitata a produrre in giudizio gli estratti conto dalla data di apertura del conto corrente alla dichiarazione di fallimento.
Impugnata la decisione, la Suprema Corte respingeva la domanda dell’istituto di credito sulla base dei seguenti rilievi:
– la terzietà del curatore importa che tutte le pretese creditorie debbano essere fatte valere con documentazione avente data certa anteriore ex art. 2704 c.c. all’apertura del concorso dei creditori;
– ove si tratti di contratti per cui è prevista la forma scritta ad substantiam (tra cui rientrano i contratti bancari ex art. 117 comma 1 TUB), la prova del credito deve essere data ineluttabilmente con documentazione scritta avente data certa, non surrogabile con altri mezzi (Cass. 33724/2022).
Nel caso di specie la banca non aveva prodotto il contratto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento e, siccome la prova della certezza della data, non può essere fornita con altri mezzi, ivi compresi gli estratti conto del conto corrente, la Cassazione correttamente riteneva non adeguatamente provato il credito insinuato.
Pertanto, la mancanza di una scrittura privata avente data certa equivale alla mancanza di prova circa l’esistenza del contratto.


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