Liquidazione controllata del sovraindebitato – la determinazione del reddito di famiglia
Sentenza Tribunale Ancona n.70/2025
“Con riferimento alla nozione di famiglia di cui all’art. 268, comma 4, lett. b) CCII, occorre far riferimento ai fini della determinazione della capacità reddituale dell’intero nucleo familiare, ai redditi di tutti i soggetti conviventi e appartenenti alla famiglia del ricorrente, come risultanti dalla relativa certificazione anagrafica”.
Sentenza Tribunale Ancona n.70 del 2025
Commento legale dei nostri esperti
La liquidazione controllata è un procedimento disciplinato dal Codice della Crisi d’impresa che prevede il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore al pari di quando accade nella liquidazione giudiziale.
La norma di cui all’art. 268, comma 4, lett. b) CCII prevede che non sono compresi nella liquidazione controllata i crediti di mantenimento, le pensioni e i salari, limitatamente a quanto occorre per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Il Tribunale di Ancona fornisce un chiarimento sulla nozione di “famiglia”. In quanto tale deve intendersi il nucleo familiare in quanto risultante dalla certificazione anagrafica e vivente nel medesimo immobile.
Nel caso di specie il debitore ricorrente viveva assieme alla moglie, al figlio e ai suoceri. In un caso simile occorre, per determinare il reddito necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, fare riferimento a tutti i membri del nucleo familiare genericamente inteso.
È necessario quindi, acquisire informazioni in merito alla capacità reddituale di ciascun membro della famiglia determinare la quota di reddito complessiva, detrarre le spese sostenute e il residuo potrà essere utilmente acquisito alla procedura e destinato al soddisfacimento dei creditori.
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