ingiunzione fiscale e avviso bonario pagamento

L’ingiunzione fiscale (diversamente dalla cartella esattoriale) non deve essere preceduta dall’invio dall’avviso bonario di pagamento

Lo Studio legale Ascione Ciccarelli ha assistito davanti alla Suprema Corte di Cassazione l’ente interessato dalla vicenda in commento, ottenendo un’importante pronuncia per operatori pubblici e concessionari.

Con la sentenza n. 17640/2025, la Corte di Cassazione (Sez. III Civile) ha affermato un principio rilevante in materia di riscossione coattiva: “L’ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 non deve essere preceduta dall’invio della comunicazione di cui all’art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012” contenente il dettaglio delle somme iscritte a ruolo.

Per la prima volta la Suprema Corte afferma che tale comunicazione – prescritta per le procedure di riscossione fondate su ruoli esattoriali e cartelle di pagamento emesse ai sensi del d.P.R. n. 602/1973 – non si estende alla procedura di riscossione mediante ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910, che resta uno strumento autonomo e speciale.

Detta pronuncia, assolutamente innovativa e che pone un punto fermo rispetto ai molteplici orientamenti giurisprudenziali di merito, rafforza l’efficacia dell’ingiunzione fiscale, chiarisce i limiti applicativi delle speciali tutele previste dal Legislatore ed offre chiarezza in un ambito operativo particolarmente complesso.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. III civ., 30 giugno 2025, n. 17640

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11220/2023 R.G. proposto da SOLORI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata in difesa, giusta procura il calce al ricorso, dall’Avv. Maurizio Ascione Ciccarelli.

Scarica la sentenza della Cassazione 17640/2025:
corte-cassazione-civile-sentenza-17640-2025.pdf

Commento legale dei nostri esperti

L’ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 non deve essere preceduta dall’invio della comunicazione di cui all’art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012 contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruoli.

Con la sentenza n. 17640/2025, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha affrontato un nodo interpretativo di particolare rilievo in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche, chiarendo definitivamente i rapporti tra l’ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910 e la comunicazione preventiva prescritta dall’art. 1, comma 544, della legge n. 228/2012.

Il caso

La controversia trae origine da un’ingiunzione fiscale emessa dalla società di riscossione Solori S.p.A. nei confronti di una cittadina per mancato pagamento di sanzioni amministrative derivanti da violazioni del Codice della Strada. L’opposizione proposta dalla ricorrente era stata accolta dal Giudice di pace veronese, successivamente confermata in appello dal Tribunale di Verona, sul presupposto della omessa notifica, da parte di Solori S.p.A., della comunicazione di cui all’art. 1, comma 544, L. n. 228/2012, circostanza che, secondi i Giudici del merito, rendeva invalido l’atto impositivo emesso.
La concessionaria ricorreva per cassazione.

La decisione della Corte

Accogliendo il primo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, rigettando l’opposizione della contribuente, affermando che la comunicazione prescritta dall’art. 1, co. 544, L. n. 228/2012 non si applica alla procedura di riscossione mediante ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910.
Sebbene l’ingiunzione fiscale e la cartella di pagamento assolvano entrambe alla medesima funzione di “precetto” nell’ambito dell’esecuzione forzata, la Corte evidenzia come la disposizione di cui all’art. 1, comma 544, L. n. 228/2012 abbia natura speciale e sia strutturalmente e sistematicamente circoscritta alle sole procedure fondate su ruoli esattoriali e cartelle di pagamento, così come regolate dal d.P.R. n. 602/1973.
A suffragio di tale conclusione depone il convergente apprezzamento di canoni ermeneutici sia di natura letterale (incipit della norma e contenuto della comunicazione preventiva, ossia il «dettaglio delle iscrizioni a ruoli»), sia di natura sistematica (la disposizione è inserita in un coacervo di norme regolanti l’accesso a meccanismi agevolativi per il debitore che presuppongono l’iscrizione a ruolo o la cartella di pagamento), che rendono evidente «l’estraneità della ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 alla previsione dell’art. 1, comma 544, legge n. 228 del 2012».
A fronte di tale rilievo viene, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: «L’ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 non deve essere preceduta dall’invio della comunicazione di cui all’art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012».

Osservazioni

La pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza che ribadisce la specialità e autonomia dell’ingiunzione fiscale rispetto alla cartella di pagamento. Nonostante la parziale omogeneità funzionale tra i due strumenti (entrambi atti prodromici all’esecuzione), la Cassazione ribadisce che eventuali norme “dilatorie”, quale quella oggetto del contendere, siano da ritenersi di stretta interpretazione e non estensibili a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate.
Il commento merita attenzione perché: i) viene finalmente fornita chiarezza in una prassi operativa spesso oscillante tra ingiunzione e ruolo; ii) evita il rischio di paralisi o inutilizzabilità dello strumento dell’ingiunzione per importi contenuti, valorizzandone la sua funzione snella e autotutoria.
La decisione si distingue per coerenza sistematica e chiarezza esegetica, e conferma la tendenza della giurisprudenza ad arginare applicazioni analogiche eccessivamente estensive di norme agevolative, qualora ciò possa compromettere l’equilibrio tra tutela del contribuente e l’efficacia dell’azione amministrativa.


Lo Studio Legale Ascione Ciccarelli è specializzato in diritto tributario.

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