Le ultime sentenze in materia di interessi dovuti nell’azione espropriativa fondata su titolo giudiziale
Sentenze Cassazione 19015/2024, Cassazione 29674/2024 e Tribunale di Milano 30/1/2024
“In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, il diritto del creditore di procedere per l’importo di interessi a un tasso superiore a quello previsto dall’art. 1284, comma 1 c.c., nel caso in cui il titolo contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli “interessi legali”, resta escluso non solo nel caso in cui la cognizione sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l’applicabilità della norma di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche laddove sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto per mancanza di domanda e/o in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione”.
Sentenze Cassazione 19015/2024, Cassazione 29674/2024 e Tribunale di Milano 30 gennaio 2024, in Foro It., pag. 91 ss
Commento legale dei nostri esperti
Le pronunce in commento altro non sono che la consequenziale applicazione di quanto già stabilito dal Giudice della nomofilachia a Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. 12449/2024).
In sostanza, nell’ipotesi in cui il Giudice della cognizione disponga che sono dovuti gli “interessi legali” senza alcuna specificazione ulteriore, ne deriva che tali interessi, anche dopo la proposizione della domanda giudiziale, debbano ritenersi applicati al saggio di cui all’art. 1284 comma 1 c.c. e non al saggio di cui all’art. 1284 comma 4 (che fa riferimento al saggio degli interessi di mora previsto per le transazioni commerciali).
Ciò in ragione dell’impossibilità per il Giudice dell’esecuzione di integrare il titolo esecutivo giudiziale: se il Giudice della cognizione nulla ha specificato vuol dire che sulla debenza dei “super-interessi” nulla ha statuito con conseguente preclusione dell’integrazione da parte del Giudice dell’esecuzione che, come noto, deve semplicemente limitarsi a indagare sul diritto ad agire in via esecutiva rispetto a quanto già accertato nel titolo esecutivo già formatosi.
Ne consegue che, qualora la parte voglia vedersi riconosciuti gli interessi legali dopo la proposizione della domanda giudiziale al saggio di cui all’art. 1284 comma 4 c.c., è opportuno che proponga al Giudice apposita domanda. Conferente è in tali casi il richiamo all’ordinanza n. 61/2023 della III sezione della Corte di Cassazione la quale afferma che «l’art. 1284, comma 4 c.c. individua il tasso legale degli interessi applicabile (salvo diversa previsione legale o convenzionale) a tutte le obbligazioni pecuniarie, e non solo a quelle di matrice contrattuale».
Le due posizioni della Suprema Corte possano sembrare in contrasto in quanto: l’una assume sussista un automatismo nell’applicabilità del tasso di cui all’art. 1284 comma 4 c.c., l’altra afferma la necessità di un accertamento da parte del Giudice stesso sulla debenza o meno degli interessi legali.
In realtà le due statuizioni non sono in contrasto tra di loro poiché, la debenza dei “super-interessi” non è per forza correlata alla natura dell’obbligazione in questione.
La stessa norma di cui all’articolo 1284 comma 4 c.c. prevede infatti, che i “super-interessi” si applicano salvo che le parti, nell’esercizio della loro autonomia privata, abbiano previsto un tasso diverso.
Può inoltre essere controverso, come affermano le stesse S.U. n. 12449/2024, il dies a quo di decorrenza degli interessi legali (ad esempio se i medesimi possono dirsi dovuti a partire dalla domanda di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., ovvero dalla domanda di accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., ovvero dalla domanda di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.). Del pari può essere controversa la debenza degli interessi legali durante lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. D. Lgs. 28/2010 qualora il medesimo sia stato iniziato dopo la notificazione dell’atto di citazione.
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