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Le Sezioni Unite sul tema delle sopravvenienze attive a seguito di cancellazione della società

Sentenza Corte di Cassazione S.U. n. 19750 del 16 luglio 2025

“L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito”.

Sentenza Corte Cassazione Sezioni Unite n. 19750/2025

Commento legale dei nostri esperti

Le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto la configurabilità di una rinuncia tacita di un credito non compreso nel bilancio finale di liquidazione.
Costituisce un dato ormai assunto nella giurisprudenza di legittimità il fatto che, in seguito alla cancellazione di una società dal registro delle imprese, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle posizioni giuridiche della società estinta.
Il regime di responsabilità degli ex-soci è collegato al regime di responsabilità vigente pendente societate: risponderanno illimitatamente nell’ipotesi in cui la società cancellata sia una società di persone, ovvero nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione qualora si discuta di società di capitali.
In aggiunta a questo principio di diritto, enunciato definitivamente con le sentenze nn. 6070 e 6071 del 2013, le Sezioni Unite affermavano che, anche i diritti e i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione transitavano nel patrimonio dei soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, fatta eccezione per le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi. Affermavano le Sezioni Unite del 2013 che la mancata inclusione di tali “beni” nel bilancio finale di liquidazione fosse indicativo della volontà di rinunciare a tali crediti. Trattasi quindi, nella prospettazione delle Sezioni Unite del 2013, di una presunzione iuris et de jure che, in quanto tale, non ammette prova contraria.
A temperamento di una simile posizione sono venuti a crearsi nel corso degli anni due orientamenti tra di loro contrastanti, ma accomunati dal rifiuto dell’automatismo di cui alle Sezioni Unite del 2013:
• secondo un primo orientamento la mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione delle mere pretese o dei crediti ancora incerti o illiquidi determinava il semplice transito nel patrimonio dei soci in regime di contitolarità, con la conseguenza che l’eventuale estinzione doveva essere allegata e provata da chi, convenuto nel giudizio di recupero del credito, la eccepiva;
• secondo un secondo orientamento la mancata inclusione del bilancio finale di liquidazione determinava una presunzione iuris tantum di rinuncia della società al credito in questione.
Le Sezioni Unite mostrano di non condividere questo secondo orientamento e di propendere per il primo per i motivi che seguono.
Se si aderisce al secondo orientamento va da sé che, per poter ritenere non operante la presunzione di estinzione, è necessario che il credito litigioso o la mera pretesa sia inserita nel bilancio finale di liquidazione. Si pone innanzitutto un tema di registrazione nel bilancio di un simile “bene”: si tratta di «attività potenziali, cioè di attività connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, la cui esistenza è destinata ad essere confermata soltanto all’avverarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non ricadono nell’ambito del controllo della società (OIC n. 31, par. 11), le stesse non possono essere rilevate in bilancio, in ossequio al principio della prudenza, in quanto, anche se probabili, possono comportare il riconoscimento di utili che non verranno mai realizzati (OIC n. 31, par. 48)».
Inoltre, vi sono difficoltà tecnico-giuridiche in ordine alla possibilità di riconoscere quale remissione del debito ex art. 1236 c.c., la mancata inclusione del credito/diritto/mera pretesa nel bilancio finale di liquidazione.
Affinché la remissione del debito estingua l’obbligazione è necessario che la stessa sia porta a conoscenza del debitore; è parimenti necessario che quest’ultimo presti acquiescenza: invero, se il debitore dichiara di non voler profittare della remissione del debito, il debito non si estinguerà.
Ad avviso del Supremo Collegio «tale conoscenza non può essere desunta dal mero deposito del bilancio finale di liquidazione presso l’ufficio del registro delle imprese o dall’iscrizione nel medesimo registro della cancellazione della società, trattandosi di forme di pubblicità rivolte non già ad uno specifico creditore, ma ad una platea indeterminata di soggetti».
Ne consegue che le Sezioni Unite propendono per il primo orientamento enunciato in principio di diritto secondo il quale, in seguito alla cancellazione della società del registro delle imprese, i crediti della stessa non compresi nel bilancio finale di liquidazione transitano ai soci in regime di contitolarità, con la conseguenza che grava sul convenuto nel giudizio per il recupero del credito, l’onere di provare l’avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio, non potendo quest’ultimo desumersi, nemmeno in via presuntiva, dalla mancata inclusione del credito nel bilancio finale di liquidazione.


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