Le note scritte d’udienza possono sostituire in toto l’udienza orale
Sentenza Corte di cassazione Sezioni Unite n. 17603 del 2025
“Con riferimento all’art. 127 – ter cod. proc. Civ. in versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l’udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: (i) che la sostituzione non riguardi l’udienza nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria; (ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale con il deposito di note scritte; (iii) che non si esclusa che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica costitutiva dell’oralità; (iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia rispristinato in funzione del principio del contradditorio e del diritto di difesa”.
Sentenza Cassazione S.U. 17603/2025
Commento legale dei nostri esperti
Le Sezioni Unite sul punto dirimono una questione di massima importanza del diritto processuale civile, ossia se sia possibile la sostituzione dell’udienza con le note scritte nelle ipotesi in cui il processo sia governato dal rito lavoro.
L’art. 84, comma 1, disp. att. c.p.c. prevede che «le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche». Ciò si spiega in ragione del fatto che nel processo ordinario di cognizione il giudice istruttore non è deputato a decidere la causa. Sono al contrario da ritenersi pubbliche tutte le udienze nelle quali la causa può essere decisa;
Tutte le udienze del rito lavoro sono potenzialmente udienze all’esito delle quali la causa può essere decisa poiché il rito lavoro è strutturalmente pensato per essere un rito in cui la trattazione della causa avviene in un’unica udienza (da qui il rigidissimo regime delle preclusioni che si ha già a partire dagli atti introduttivi).
Tuttavia, le Sezioni Unite non vedono criticità legate alla natura pubblica dell’udienza che viene sostituita: «il dato che nel complesso si desume sia dal testo originario dell’art. 127- ter (qui rilevante), sia dalle modifiche appena menzionate (per i procedimenti instaurati dopo il 28-2-2023), converge verso l’inesistenza, come detto, e in linea di principio, di ostacoli frapposti alla sostituzione dell’udienza col deposito di note scritte nel caso in cui l’udienza in questione sia disciplinata, in sé, come udienza pubblica».
Ciò che potrebbe determinare ad avviso delle Sezioni Unite dubbi circa la sostituibilità delle udienze del rito lavoro sono le seguenti circostanze:
• l’art. 429 c.p.c. prevede che «nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione»; la lettura del dispositivo in udienza mal si concilierebbe con la possibilità di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte;
• la norma di cui all’art. 127 – ter c.p.c. prevede che le note scritte possano contenere «le sole istanze e conclusioni» ed una siffatta previsione mal si concilierebbe con i principi di oralità e immediatezza che caratterizzano il rito lavoro.
Dopo aver ricostruito sistematicamente la questione, le Sezioni Unite affermano che in linea di principio l’art. 127- ter c.p.c. non è incompatibile con il rito lavoro e ciò in ragione delle modalità concrete con cui tale rito va a declinarsi nel concreto.
Il rito lavoro, per come viene delineato dal legislatore, presuppone un’unica udienza all’esito della quale il giudice decide. Unica ipotesi in cui ciò non accade è quando si rende necessaria l’istruttoria.
In realtà il rito lavoro nella prassi giudiziaria viene a distinguersi per fasi, al pari di quello ordinario (fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria) e a ciascuna di queste fasi corrisponde una o più udienze.
Ne consegue ad avviso delle Sezioni Unite che predicare una generale insostituibilità delle udienze del rito lavoro con note di trattazione scritta sarebbe del tutto anacronistico.
L’art. 127-ter c.p.c. si presta quindi, non ad abolire l’oralità del rito lavoro, bensì a completarne la disciplina con riferimento al segmento decisorio. Ne consegue che «sostituire l’udienza di discussione (per quanto pubblica) col deposito di note scritte può conciliarsi con la disciplina della fase decisoria (lo specifico segmento decisorio) nella quale l’udienza nel rito lavoro viene ad articolarsi».
Da qui l’enunciazione della massima di cui sopra che sgombra completamente il campo dal dubbio circa la possibilità di sostituire l’udienza di discussione del rito lavoro con note di trattazione scritta.
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