fallimento-società-semplice-estensione-soci.jpg

L’accertamento contenuto nella sentenza dichiarativa di fallimento non è opponibile al socio di società semplice che non è stato convocato nel giudizio avente ad oggetto il fallimento dell’ente

Sentenza Corte Costituzionale n. 87 del 26 giugno 2025

«L’art. 147, comma 3, L. Fall. – ovvero l’art. 256 comma 3 C.C.I.I. – deve interpretarsi nel senso che il Tribunale, prima di dichiarare il fallimento di una società agricola, deve ordinare la convocazione dei soci illimitatamente responsabili. Ciò perché, il giudizio che può concludersi con il fallimento dell’ente, ha ad oggetto anche la sussistenza dei presupposti di fallibilità. Qualora la società in questione sia agricola (non fallibile), la sentenza dichiarativa di fallimento accertando la fallibilità dell’ente, accerta anche che i singoli soci illimitatamente responsabili sono soci di società fallibile e, in ragione di ciò, potenzialmente soggetti al fallimento in estensione.
In difetto di detta convocazione i soci, successivamente chiamati in giudizio affinché venga dichiarato il loro fallimento in estensione, potranno nuovamente mettere in discussione i presupposti di fallibilità dell’ente, non essendo la prima sentenza a loro opponibile»

Sentenza Corte Costituzionale n. 87/2025

Commento legale dei nostri esperti

La questione affrontata dalla Corte costituzionale riguarda l’interpretazione dell’art. 117 Legge Fallimentare (oggi art. 256 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che prevede il cd. fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo, ovvero in accomandita semplice, ovvero in accomandita per azioni.
Nel regolare il fallimento in estensione dei singoli soci la norma di cui all’art. 147 L. Fall. prevede che il Tribunale ne debba ordinare la convocazione.
La giurisprudenza ha più volte affermato che nel giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento della società, non sussiste litisconsorzio necessario tra la società ed i soci illimitatamente responsabili.
In tale ottica, i soci non convocati possono opporsi alla declaratoria di fallimento mediante proposizione del reclamo alla corte d’appello ex art. 18 L. Fall. (ora art. 51 CCII). È in tale caso onere dei soci illimitatamente responsabile verificare sul registro delle imprese le vicende concernenti la società, ivi compresa la declaratoria di fallimento.
Il tema assume contorni peculiari nella misura in cui si discuta del fallimento di una società semplice.
Come noto, la società semplice ex artt. 2251 s.s. c.c., rappresenta il tipo sociale utilizzato per l’esercizio in forma collettiva di un’impresa agricola che, in quanto tale, non è fallibile. In tale ottica, con la sentenza dichiarativa di fallimento, il Tribunale accerta anche che la società de quo non esercita attività agricola bensì commerciale ed in quanto tale è soggetta al fallimento.
Se un socio palese di società semplice non viene convocato nel giudizio riguardante il fallimento dell’ente, si verrebbe a creare un giudicato sulla sua qualifica di socio, senza che sia stato garantito il diritto al contraddittorio (tale soggetto non sarebbe più considerato socio di società agricola bensì socio di società commerciale ed in quanto tale soggetto al fallimento in estensione ex art. 147 L. Fall.).
Inoltre, non si può predicare un onere in capo al socio di società agricola, di verifica sul registro delle imprese delle vicende relative al fallimento della società poiché la società agricola è un soggetto genericamente non fallibile.
La lesione del diritto al contradditorio, ad avviso della Corte costituzionale sussiste, ed è necessario procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata.
Ne consegue che, nel giudizio avente ad oggetto il fallimento della società agricola, poiché si discute anche della sussistenza dei requisiti di fallibilità, i soci illimitatamente responsabili devono essere convocati per poter essere messi nelle condizioni di contraddire sulla fallibilità dell’ente.
In difetto di detta convocazione, afferma la Corte, la pronuncia dichiarativa del fallimento non può essere opposta al socio di società agricola semplice che viene successivamente chiamato in giudizio per far dichiarare il suo fallimento in estensione ai sensi dell’art. 147 L. Fall..
Il socio potrà quindi mettere nuovamente in discussione la sussistenza dei requisiti di fallibilità al fine di sottrarsi al fallimento in estensione. Ad esempio, se il Tribunale con la sentenza dichiarativa di fallimento ha accertato che la società esercitava attività commerciale e non agricola, il socio potrà – al fine di evitare il proprio fallimento – contestare ciò ed affermare che in realtà l’attività esercitata dalla società era agricola e non commerciale. Ciò poiché la sentenza dichiarativa del fallimento non gli è opponibile.
L’inopponibilità è esclusa però, afferma la Consulta, in tutti i casi in cui il socio sia stato messo nelle condizioni di poter contraddire su tali questioni nel giudizio avente ad oggetto il fallimento della società (ad esempio perché ha partecipato al procedimento in qualità di rappresentante legale o per altri motivi).
La questione è stata pronunciata con riferimento alla legge fallimentare ma l’interpretazione della Corte Costituzionale è certamente estendibile anche alla disciplina dettata dal Codice della Crisi vista l’identità tra l’art. 147 L. Fall. e l’art. 256 C.C.I.I..


Lo Studio Legale Ascione Ciccarelli è specializzato in diritto fallimentare.

Se hai bisogno di supporto legale in questo ambito, richiedi senza impegno un preventivo.