Art. 2409 Codice Civile denuncia gravi irregolarità amministratori

La re-introduzione dell’art. 2409 c.c. per la denuncia di gravi irregolarità dell’organo amministrativo

Sentenza Tribunale Napoli 2 maggio 2022, in Giur. Comm., 2024, II, p. 474 ss

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che:

«Alla luce dell’art 329, comma 2 CCII, che ha reintrodotto la denunzia ex art 2409 c.c. per tutte le s.r.l., il rimedio cautelare di cui all’art. 2476 comma 3, c.c. è necessariamente funzionale all’esercizio dell’azione di responsabilità».
«Nelle s.r.l., non spetta la tutela di cui all’art 2409 c.c. quando le censure rivolte all’operato degli amministratori attengono a fatti consumati e quando l’interesse della società e del socio che agisce in giudizio è tutelato dalla revoca dell’amministratore e dall’esercizio dell’azione di responsabilità di cui all’art 2476 c.c.»

Commento legale dei nostri esperti

L’ordinanza in questione attiene ad una pronuncia effettuata da Tribunale partenopeo a fronte di una richiesta di revoca ex artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 3, c.c. promosso dai soci di minoranza di una s.r.l..
L’art. 2476, comma 3, c.c. nell’accordare a ciascun socio la possibilità di agire contro gli amministratori prevede anche che questi ultimi possano chiedere un provvedimento cautelare di revoca.
I giudici del Tribunale di Napoli approfittano dell’occasione per riflettere sulla re-introduzione del rimedio di cui all’art. 2409 per le s.r.l..
Il Codice della Crisi d’Impresa, infatti, con l’art. 379, comma 2, ha modificato il 5° comma dell’art. 2476 c.c. e aggiunto allo stesso un sesto comma, il quale recita: «si applicano le disposizioni di cui all’art. 2409 anche se la società è priva di organo di controllo».
L’art. 2409, dettato per le s.p.a., prevede l’istituto della denuncia al tribunale di gravi irregolarità: qualora vi sia fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità i soci di minoranza possono adire il tribunale affinché quest’ultimo intervenga con ampi poteri che vanno da un’ispezione iniziale, alla convocazione dell’assemblea fino alla nomina dell’amministratore giudiziario (c.d. eterotutela).
La riforma del diritto societario del 2003 aveva a suo tempo eliminato la possibilità per i soci di s.r.l. di accedere al rimedio di cui all’art. 2409 c.c. e, pertanto, fino all’entrata in vigore del CCII, l’unico rimedio cautelare esperibile era quello di cui all’art. 2476, comma 3, c.c.. In tale ottica si inserisce la pronuncia n. 481 del 2005 della Corte Costituzionale, la quale aveva chiarito che il rimedio cautelare di cui all’art. 2476 comma 3 non doveva per forza essere prodromico alla successiva azione di responsabilità, ma potesse anche essere seguito da una semplice causa di merito avente ad oggetto la revoca.
La differenza dal punto di vista delle conseguenze tra il rimedio di cui all’art. 2476, comma 3, c.c. e all’art. 2409 c.c. attiene alla fase successiva e, segnatamente, alla revoca. Nel primo caso i nuovi amministratori saranno nominati dai soci, nel secondo caso si può arrivare addirittura alla nomina di un amministratore giudiziario.
A fronte tuttavia, della re-introduzione della possibilità di usufruire del rimedio di cui all’art. 2409 c.c. nell’ambito delle s.r.l., il Tribunale di Napoli ritiene che i rapporti fra i due articoli debbano essere ripensati nel senso di legare il rimedio di cui all’art. 2476, comma 3, c.c. alla sola azione di responsabilità, con la conseguenza che alla revoca degli amministratori debba per forza far seguito l’azione di responsabilità contro gli stessi; in tal modo si supererebbe la pronuncia della Consulta del 2005 legando a doppio filo revoca ex art. 2476, comma 3, c.c. e azione di responsabilità.
La conseguenza di una simile interpretazione sarebbe che, qualora l’intento dei soci di minoranza di una s.r.l. non sia quello di esercitare l’azione di responsabilità, l’unico rimedio esperibile sarebbe quello di cui all’art. 2409 c.c. con tutte le conseguenze che sono previste.
Ciò che più incuriosisce dal punto di vista dell’evoluzione normativa è che con il tempo si sta progressivamente tradendo l’intento del legislatore del 2003, che aveva concepito le s.r.l. non più come una s.p.a. di piccole dimensioni, bensì come un tipo sociale intermedio fra società di persone e società per azioni caratterizzate da un lato dalla limitata responsabilità e dall’altro da una concezione personalistica del rapporto sociale.
Questa tendenza è confermata oltre dal nuovo Codice della Crisi anche dal D.L. 50/2017, convertito in legge con la L. 96/2017, il quale ha esteso a tutte le PMI, le deroghe al diritto societario già previste per le strat up innovative.
Deroghe al diritto societario classico consento alle PMI costituite in forma di s.r.l., ad esempio, di emettere categorie di quote fornite di diritti diversi e di offrirle al pubblico, possibilità tradizionalmente riservate alle s.p.a. e non per le s.r.l., per le quali invece il diritto societario del codice civile prevede che le quote di s.r.l. «non possono formare oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari».


 

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