La promessa di pagamento non è fonte autonoma di obbligazione, ma solo atto confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente
Corte di Cassazione Civile sentenza n. 31296/2023 in Il Foro it., 2024, I, p. 207
«La promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, è idonea a determinare l’inversione dell’onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio, ma non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva dell’obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all’art 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti»
Sentenza Cass. Civ. n. 31296/2023 in Il Foro it., 2024, I, p. 207.
Commento legale dei nostri esperti
L’art. 1988 c.c. prevede che la promessa di pagamento e la ricognizione del debito hanno effetti meramente processuali di inversione dell’onere della prova relativamente al rapporto obbligatorio in essere. Essa non determina alcuna successione nel rapporto obbligatorio (la quale potrà avvenire mediante contratto o nei modi comunque previsti dalla legge), né il sorgere di alcuna obbligazione. La promessa unilaterale, infatti, produce effetti ex art. 1987 c.c. solo nei casi previsti dalla legge, di cui l’art 1988 c.c. disciplina l’esempio paradigmatico.
Non essendo rinvenibile nell’ordinamento alcuna norma che attribuisce effetti alla promessa di pagamento di un debito altrui e non essendo essa sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 1988 c.c. (dettata solo per le promesse di pagamento del proprio debito), quest’ultima deve ritenersi nulla.
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