La conoscenza dello stato di insolvenza (“scientia decoctionis”) quando è rilevante nell’ambito dell’azione revocatoria fallimentare?
Sentenza Corte di cassazione n. 101 del 2 gennaio 2026
«In tema di revocatoria concorsuale, quando il pagamento soggetto ad azione revocatoria è avvenuto ratealmente (e risulta accertata con riferimento ad un determinato pagamento la sussistenza della scientia decoctionis) il creditore che voglia dimostrare il successivo venir meno della scientia decoctionis non può limitarsi ad affermare apoditticamente l’erroneità della sentenza per non avere accertato la persistenza della scientia in concomitanza ad ogni singolo pagamento, ma ha l’onere di provare che, in un momento successivo rispetto a quello in cui è stata già accertata la sussistenza della scientia decoctionis, egli abbia avuto conoscenza di fatti sopravvenuti che avessero comportato un mutamento in meglio della situazione economica della debitrice, da cui inferire il superamento della crisi pregressa».
Sentenza Corte Cassazione n. 101/2026
Commento legale dei nostri esperti
Una società in Amministrazione straordinaria agiva ex art. 67 Legge Fallimentare (ora art. 166 CCII) al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia di un pagamento effettuato in pregiudizio dei creditori.
Ritenendo sussistente il presupposto della scientia decoctionis – anche sulla base di elementi indiziari secondo il consolidato orientamento di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 11145/2025) – il Tribunale accoglieva l’azione revocatoria proposta dal Commissario Straordinario.
La Corte d’Appello confermava la statuizione del Tribunale e veniva proposto ricorso per Cassazione da parte della società soccombente.
Nel respingere il ricorso la Corte di Cassazione, afferma che:
• l’elemento soggettivo della scientia decoctionis in capo al terzo deve sussistere al momento dell’effettuazione dell’atto soggetto ad azione revocatoria; tuttavia, gli indizi da cui desumere la sussistenza di tale scientia decoctionis devono necessariamente precedere l’atto stesso;
• la valutazione sulla sussistenza della scientia decoctionis in capo al terzo è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata;
• quando il pagamento di una determinata somma di danaro, impugnata mediante l’azione revocatoria concorsuale, avviene ratealmente, la sussistenza della scientia decoctionis con riferimento al primo pagamento si proietta anche sulla successiva attività solutoria. Si viene a determinare quindi una presunzione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo della consapevolezza dell’altrui insolvenza con riferimento ai pagamenti effettuati successivamente a quello in cui la scientia decoctionis è stata accertata. Ne consegue che «il creditore che voglia dimostrare il successivo venir meno della scientia decoctionis ha l’onere di provare che, in un momento successivo rispetto a quello in cui è stata già accertata la sussistenza della scientia decoctionis, egli abbia avuto conoscenza di fatti sopravvenuti che avessero comportato un mutamento in meglio della situazione economica della debitrice, da cui inferire il superamento della crisi pregressa».
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