Il superamento del tasso di interesse (TAN) applicato dalla banca rispetto a quello pubblicizzato determina la nullità del contratto e l’automatica sostituzione del tasso applicato
Sentenza Corte d’Appello di Bari 802/2025
“In tema di contratti bancari, il superamento del TAN in concreto applicato rispetto a quello pubblicizzato determina la nullità del contratto ex art. 117 TUB. Tale nullità è rilevabile d’ufficio anche in sede di appello purché risulti da elementi ritualmente acquisiti nel corso del processo”.
Sentenza App. Bari n.802 del 2025
Commento legale dei nostri esperti
In primo grado gli attori convenivano in giudizio la banca mutuante per sentir dichiarare nulla la clausola contrattuale riferita al tasso di interesse applicato perché usuraio e adducendo anche l’indeterminatezza del TAEG.
In seguito all’istruttoria di primo grado emergeva:
- l’indeterminatezza del TAEG
- il superamento del TAN effettivo rispetto a quello pubblicizzato ai clienti
Il Tribunale rigettava le domande di parte attrice in quanto l’indeterminatezza del TAEG non può determinare la nullità del contratto e ometteva di pronunciarsi su quanto emerso con riferimento al TAN.
Avverso detta sentenza proponevano appello i ricorrenti.
La Corte d’Appello di Bari riformava la decisione statuendo che:
- l’indeterminatezza del TAEG non è motivo di nullità del contratto bancario attesa la natura meramente indicativa del TAEG (Cass. 4597/2023 e Cass. 39169/2021): il TAEG (tasso annuo economico globale) non è, infatti, il tasso di interesse in concreto applicato, bensì un mero indice del costo globale del finanziamento che comprende oltre al costo anche oneri di carattere amministrativo
- il Tribunale non pronunciandosi sulla questione del TAN ha compiuto un errore di diritto per i motivi che seguono
Punto di partenza non può che essere la norma di cui all’art. 117 TUB il quale prevede al comma 6 che “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di goni altro prezzo e condizione praticati nonché di quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
La nullità comporta la sostituzione automatica dei tassi di interesse di cui al comma 7 dell’art. 117 TUB.
Come noto, la nullità è rilevabile d’ufficio da parte del giudice, anche in appello, purché risulti da elementi ritualmente acquisiti nel corso del processo; ciò in ragione della natura autodeterminata del diritto a cui tale domanda accede (Cass. 10233/2023).
La Corte d’Appello rilevava e dichiarava, quindi, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi con conseguente sostituzione automatica della clausola con quanto ex lege (art. 117 comma 7 TUB) previsto e riformava la sentenza di primo grado.
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