reato occupazione immobile senza titolo, danno casa occupata abusivamente

Il risarcimento del danno da occupazione illegittima di immobile

Sentenza Corte di cassazione n. 30521 del 19 novembre 2025

«Il danno da occupazione illegittima è da ritenersi presunto (e quindi, risarcibile ex se, discendendo fisiologicamente dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile), con conseguente inversione dell’onere probatorio nel senso che, una volta allegato dal proprietario il danno, è l’occupante abusivo a dover riscontrare che il proprietario non ha ricevuto alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene».

Sentenza Corte Cassazione n. 30521/2025

Commento legale dei nostri esperti

La Corte di Cassazione torna a confrontarsi con il danno da occupazione illegittima dell’immobile e lo fa dando seguito a quelli che sono stati i principi di diritto espressi dalle SU con la sentenza n. 33645/2022.
Le Sezioni Unite si sono trovate a dirimere un contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici.
Una prima giurisprudenza, riconducibile alla Seconda Sezione Civile riteneva che il danno da occupazione abusiva fosse risarcibile in re ipsa. La mera sussistenza dell’occupazione abusiva determinava l’obbligo del soggetto occupante a risarcire il danno.
Una seconda impostazione, riconducibile alla giurisprudenza della Terza Sezione Civile, faceva leva sulla distinzione tra danno evento (occupazione abusiva dell’immobile) e danno conseguenza (pregiudizi patrimoniali subiti) e riteneva risarcibile solo quest’ultimo in conformità con il disposto di cui all’art. 1223 c.c. secondo il quale sono risarcibili solo i danni-conseguenza che siano conseguenza immediata e diretta del danno-evento.
Le Sezioni Unite con la pronuncia n. 33645/2022 hanno risolto il contrasto aderendo ad una sorta di posizione intermedia tra le due appena citate, sostenendo la sussistenza non di un danno in re ipsa, bensì di un danno “presunto”.
Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che risarcibile non è l’occupazione in re ipsa (intesa come danno evento), bensì il danno conseguenza dell’occupazione senza titolo, che tuttavia deve ritenersi presunto a fronte dell’allegazione dell’avvenuta occupazione. Così le Sezioni Unite:
• «nella comune fattispecie di occupazione abusiva d’immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l’allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa»;
• «la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri»;
• «l’allegazione che l’attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l’onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento».
Ritenere risarcibile un danno in re ipsa equivarrebbe ad affermare che esiste un danno irrefutabile, che non ammette prova contraria, circostanza non ammissibile nel nostro ordinamento.
La posizione delle Sezioni Unite è quindi come appena esposta frutto di una mediazione tra le due posizioni: il danno non è risarcibile in re ipsa, risarcibili sono solo i danni conseguenza, che sono da ritenersi presunti a fronte della sussistenza del danno evento (immobile occupato abusivamente).
Da ciò ne consegue la ripartizione dell’onere probatorio nei termini di cui alla sentenza in commento.
Il creditore danneggiato è onerato di provare l’occupazione, allegare il danno ed a quel punto spetterà al debitore provare che il proprietario non ha subito alcun pregiudizio in relazione al possibile godimento del bene.
Trattasi di una prova contraria estremamente gravosa se non addirittura impossibile che nella realtà processuale potrebbe consentire al danneggiato di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno, in difetto di prova positiva dello stesso.


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