azione revocatoria o pauliana dolo generico e specifico

Il dolo nell’azione revocatoria nell’ipotesi di atto di disposizione anteriore all’insorgenza del credito

Sentenza Corte di Cassazione S.U. n.1898 del 2025

“In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dall’art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”.

Sentenza Corte Cassazione Sezioni Unite 1898/2025

Commento legale dei nostri esperti

L’azione revocatoria costituisce uno strumento di garanzia dell’interesse patrimoniale del creditore all’adempimento di un’obbligazione.
È noto che il creditore ex art. 2740 c.c. risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Nel momento in cui vengano compiuti atti di disposizione patrimoniale pregiudizievoli per l’interesse dei creditori, questi ultimo possono agire con l’azione pauliana ex art. 2901 c.c..
I requisiti richiesti per agire in revocatoria sono:
• la sussistenza di atto di disposizione patrimoniale;
• la sussistenza dell’eventus damni: è necessario che l’atto di disposizione patrimoniale cagioni un danno al creditore sotto il profilo della garanzia patrimoniale che il debitore offre per il soddisfacimento del credito. Ad integrare tale elemento è non solo una mera diminuzione del patrimonio, ma anche sua una variazione qualitativa, purché tale variazione sia comunque idonea ad integrare un pregiudizio per il creditore (la vendita di un immobile può rendere più difficile per il creditore ottenere il soddisfacimento del credito poiché il denaro è un bene facilmente occultabile);
• la sussistenza del consilium fraudis: consistente nella conoscenza e volontà di arrecare un pregiudizio al creditore (art. 2901, comma 1, n. 1, c.c.);
• la sussistenza della partecipatio fraudis del terzo se l’atto oggetto della revocatoria è a titolo oneroso (art. 2901, comma 1, n. 2, c.c.): è necessario che anche il terzo fosse a conoscenza del fatto che l’atto dispositivo determinasse un pregiudizio per il creditore.
L’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. in relazione al consilium fraudis così recita: [è necessario] «che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento».
L’orientamento maggioritario interpretava tale disposizione del senso che ad integrare il consilium fraudis: (i) fosse sufficiente il c.d. “dolo generico” quando l’atto è posteriore al sorgere del credito; (ii) fosse necessario il c.d. “dolo specifico” quando l’atto è anteriore al sorgere del credito.
Con “dolo generico” si intende mera consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori da intendersi quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire i creditori.
Con “dolo specifico” si intende la dolosa preordinazione dell’atto a compromettere il soddisfacimento dei creditori.
Un orientamento minoritario, anch’esso approdato in Cassazione riteneva invece sufficiente il dolo generico anche quando l’atto di disposizione patrimoniale fosse anteriore al sorgere del credito.
La questione che quindi il Supremo Collegio si trova a risolvere è la seguente: nell’ipotesi di azione revocatoria esperita avverso un atto di disposizione patrimoniale anteriore al sorgere del credito, ad integrare il consilium fraudis è sufficiente il dolo generico oppure è necessario il dolo specifico.
Le Sezioni Unite aderiscono all’orientamento maggioritario e ritengono quindi che l’elemento soggettivo del debitore debba essere il dolo specifico e non il dolo generico. Ciò sulla base dei seguenti motivi:
• l’interpretazione letterale dell’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c.: la norma di cui a tale articolo esplicitamente differenzia l’ipotesi dell’atto dispositivo posteriore al sorgere del credito dall’atto dispositivo anteriore. In quest’ultimo caso si parla espressamente di “dolosa preordinazione dell’atto”, mentre nel primo si parla semplicemente di “conoscenza del pregiudizio che l’atto arreca”;
• la necessità di non allargare eccessivamente l’ambito applicativo dell’azione revocatoria, già di per sé ampliata dall’orientamento giurisprudenziale che ritiene che integri eventus damni anche la modifica della consistenza patrimoniale del patrimonio del debitore tale da rendere più difficile la fruttuosa esecuzione forzata sul patrimonio dello stesso. Proprio nell’ottica di contenere l’ambito operativo dell’azione revocatoria il legislatore ha previsto che per gli atti anteriore al sorgere del credito fosse necessaria la “dolosa preordinazione” e non la semplice “conoscenza del pregiudizio”.
Quindi in massima sintesi: ad integrare il consilium fraudis, nelle ipotesi di azione revocatoria esperita per far dichiarare inefficace un atto posto in essere dal debitore anteriormente al sorgere del credito, non è sufficiente il dolo generico, inteso quale mera conoscenza del pregiudizio che l’atto di disposizione determina per i creditori, ma è necessaria la dolosa preordinazione dello stesso, intesa come coscienza e volontà di porre in essere l’atto impugnato allo scopo di impedire o rendere più difficile il soddisfacimento del credito.


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