È esercitabile l’azione diretta del danneggiato contro l’assicurazione dell’azienda ospedaliera
Sentenza Tribunale di Locri 18 aprile 2024
Il Tribunale affrontando una controversia concernente la responsabilità medica ha dovuto pronunciarsi sull’eccezione preliminare, sollevata dall’assicurazione della struttura ospedaliera, di difetto di legittimazione attiva in capo all’attore-danneggiato che, oltre alla struttura ospedaliera, aveva convenuto in giudizio la compagnia assicurativa di quest’ultima.
Il Tribunale in applicazione della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto (Cass. civ. n. 5259/2021, conf. Cass. civ. n. 9516/2007) sanciva la carenza di legittimazione ad agire dell’attore nei confronti della compagnia assicurativa, stante l’estraneità di quest’ultima dal rapporto intercorrente fra danneggiante e danneggiato (paziente-struttura ospedaliera).
Solo nelle ipotesi eccezionali previste dalla legge (una tra tutti l’ipotesi di danno da circolazione di veicoli e natanti) è possibile l’esperimento dell’azione direttamente contro l’assicuratore del danneggiante.
Afferma il Tribunale che «nel caso in esame non si è in presenza di uno dei casi eccezionalmente previsti dalla legge» in quanto sebbene l’art, 12 della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) lo preveda, l’applicazione di tale norma è subordinata all’entrata in vigore di un decreto ministeriale con cui «sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie» (art 12 comma 6). Tale decreto, il n. 232 del 2023, emanato il 15 dicembre 2023, pubblicato in G.U. il 1° marzo 2024, è entrato in vigore il 16 marzo 2024. Solo successivamente a tale data è possibile esperire l’azione di responsabilità direttamente nei confronti nell’assicurazione in tutti i casi di responsabilità medica. Ciò non era possibile nel procedimento esaminato dal Tribunale in quanto il principio tempus regit actum è ostativo ad una applicazione retroattiva dell’art 12 supra citato.
Il decreto supra citato detta requisiti minimi per quanto riguarda le suddette polizze assicurative. A partire quindi dal 16 marzo 2024 le nuove polizze sottoscritte devono rispettare tali requisiti minimi e, quindi, contro le compagnie assicurative delle aziende ospedaliere che le hanno sottoscritte può essere esercitata l’azione diretta.
Le polizze già esistenti rimangono valide ai sensi dell’art. 18, con l’obbligo delle compagnie assicurative di procedere all’adeguamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto e cioè entro il 16 marzo 2026.
Si pone a questo punto il tema della possibilità o meno di esercitare l’azione diretta contro le compagnie assicurative qualora, nonostante l’azione sia stata esperita dopo il 16 marzo 2023, la polizza sottoscritta non sia rispettosa dei requisiti prescritti dal decreto 232/2023 perché stipulata in data anteriore. Il Tribunale di Locri sembra risolvere la questione in senso positivo, ma tale soluzione è sicuramente criticabile stante l’oggettiva necessità di adeguamento delle polizze da parte delle assicurazioni ai nuovi standard previsti dal decreto ministeriale.
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