diritto immobiliare Verona

Divisione immobile in comproprietà: l’elevato conguaglio impedisce la comoda divisibilità del bene

Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 30 giugno 2020, n. 12965

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12965/2020 ha così statuito:

«Ed, infatti questa Corte ha reiteratamente affermato che proprio la ridotta entità del conguaglio deve essere un criterio ispiratore della scelta più appropriata del giudice in materia di divisione.
In tal senso si veda Cass. n. 7961/2003 secondo cui, proprio ai fini della valutazione della comoda divisibilità del bene comune, ai sensi dell’art. 720, c.c., si è ritenuta ostativa alla divisione in natura l’elevata misura dei conguagli altrimenti dovuti fra le quote da attribuire, affermandosi quindi un principio suscettibile di trovare applicazione anche al caso in esame, dovendosi per l’appunto limitare al massimo la misura dei conguagli, assicurando che la quota sia prevalentemente formata in natura, riservando al conguaglio la funzione di perequare le contenute differenze di valore tra le quote stesse, posto che una quota formata in prevalenza da denaro a titolo di conguaglio sortirebbe l’effetto sostanziale di assicurare la cessione di una quota in natura (e precisamente del beneficiario del conguaglio) a favore del soggetto tenuto a versarlo, negando, sempre nella sostanza, il conseguimento dell’obiettivo della divisione in natura (Cass. n. 726/2018)»
Sentenza Corte Cassazione n. 12965 del 30/6/2020

Commento legale dei nostri esperti

L’art. 727 cc sancisce il principio di omogeneità qualitativa relativamente alla divisione di una massa ereditaria. Qualora essa sia composta da beni immobili, mobili e crediti, la divisione va effettuata in modo tale che ciascuna porzione sia composta da «una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota». Il conguaglio riveste la funzione di strumento di perequazione delle differenze di valore delle quote in natura. Tale principio viene applicato dalla giurisprudenza anche relativamente alla divisione di beni immobili.
L’eccessività del conguaglio, in relazione al valore totale del bene, determina una sproporzione qualitativa delle singole quote e ha l’effetto pratico di sovvertire l’eguaglianza qualitativa delle stesse, impedendo in tal modo la divisione in natura. Si avrebbe in tal modo una quota composta in larga parte dalla porzione dell’immobile e una composta in larga parte da denaro. La comoda divisibilità dell’immobile può pertanto essere esclusa qualora l’eccessività del conguaglio determini l’effetto di cui sopra.
 


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