super interessi legali licenziamento discriminatorio

Disciplina dei super-interessi: escluso il cumulo con gli ordinari meccanismi compensativi

Sentenza Corte di cassazione n. 11343 del 30/4/2025

«In materia di indennità risarcitoria da licenziamento discriminatorio, posto che il cumulo di rivalutazione monetaria e interessi assolve al compito di coprire integralmente il danno emergente e il lucro cessante, non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 1284, comma 4, c.c.».

Sentenza Corte Cassazione n. 11343/2025

Commento legale dei nostri esperti

La Corte di Cassazione torna a confrontarsi sul tema dei c.d. “super-interessi” ex art. 1284, comma 4, c.c.. La norma di cui a quest’ultimo articolo prevede essenzialmente che, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, gli interessi legali dovuti dal creditore al debitore son calcolati in base ad un tasso di interesse pari a quello previsto dalla legislazione speciale per le transazioni commerciali (cfr. D. Lgs. 231/2002). Tale tasso di interesse è di fatto variabile tra il 10 e il 12%.
Recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono occupate del tema, affrontano la questione dal punto di vista del Giudice dell’Esecuzione, chiamato a dare attuazione ad un comando giudiziale di condanna al pagamento dei soli “interessi legali” senza alcuna specificazione ulteriore.
Le possibili soluzioni interpretative erano due:
• automaticamente il G.E. deve considerare da dopo la proposizione della domanda giudiziale il saggio ex art. 1284, comma 4, c.c.;
• il G.E. deve limitarsi ad attuare il comando contenuto nel titolo esecutivo e, pertanto, in difetto di determinazione del saggio degli interessi da parte del Giudice di merito deve intendersi quello di cui al comma 1 dell’art. 1284 c.c..
Le Sezioni Unite hanno aderito a quest’ultima impostazione con la conseguenza pratica che, per potersi ritenere come dovuti gli interessi al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., deve esserci una specifica statuizione del giudice di merito sul punto.
Arrivando al caso di specie, un lavoratore domandava il pagamento dell’indennità da licenziamento discriminatorio maggiorata degli interessi legali al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della proposizione della domanda giudiziale.
Tribunale e Corte d’Appello non riconoscevano gli interessi al saggio richiesto e la questione arrivava in Cassazione.
La Corte di Cassazione risolve la questione facendo leva sulla norma di cui all’art. 429 c.p.c., che prevede il c.d. cumulo di rivalutazione monetaria e interessi per i crediti da lavoro: «il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti da lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo credito, […]».
La norma del comma 3 dell’art. 429 c.p.c., nel prevedere siffatto cumulo, introduce per il datore di lavoro inadempiente una sorta di “pena privata” che risulta ulteriormente aggravata dalla circostanza per cui, secondo l’insegnamento di S.U. 38/2001 gli interessi vanno calcolati sulla somma via via rivalutata.
Afferma quindi Cass. 11343/2025 che, predicare l’applicazione dei c.d. super-interessi, determinerebbe un eccessivo aggravio della posizione del debitore-datore di lavoro, il quale dovrebbe corrispondere al lavoratore:
• interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., via via rivalutati, prima della proposizione della domanda giudiziale;
• interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., via via rivalutati, dopo la proposizione della domanda giudiziale.
Già il cumulo di interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. e rivalutazione monetaria (calcolata secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite 38/2001) sono del tutto idonei a determinare il pieno ed integrale ristoro del danno patito dal lavoratore.
Ne deriva che, l’ulteriore applicazione anche dei superinteressi «integrerebbe uno sproporzionato cumulo di c.d. pene private, e per questo, sospettabile di illegittimità costituzionale per irrazionalità manifesta ex art. 3 Cost.».
Ciò che si può desumere dal ragionamento della Cassazione è che, la norma di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. risponde ad una logica punitiva, con la conseguenza che l’applicazione nel caso concreto dovrà passare positivamente il vaglio della proporzionalità.


Lo Studio Legale Ascione Ciccarelli è specializzato in diritto commerciale.

Se hai bisogno di supporto legale in questo ambito, richiedi senza impegno un preventivo.