querela di falso atto pubblico o scrittura privata

Confini di operatività della querela di falso ex artt. 221 c.p.c.

Sentenza Corte di cassazione n. 11875 del 2025

“La querela di falso costituisce uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata, sicché la finalità del procedimento è quella di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa”.

Sentenza Corte Cassazione n. 11875/2025

Commento legale dei nostri esperti

Un avvocato presentava esposto alla Procura della Repubblica nei confronti di tre magistrati del TAR. La procura iscriveva nel registro degli indagati, oltre ai tre magistrati amministrativi, anche l’avvocato denunciante per il reato di calunnia.
Espletate le indagini, il PM comunicò la chiusura delle indagini all’avvocato denunciante e formulò la richiesta di rinvio a giudizio.
L’avvocato, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., proponeva querela di falso contro gli atti della procura e in particolare contro: (i) l’iscrizione ex art. 335 c.p.p. nel registro degli indagati; (ii) l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p.; (iii) la richiesta di rinvio a giudizio; (iv) la successiva imputazione.
Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano l’inammissibilità della querela di falso.
L’avvocato proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che l’istituto della querela di falso esprimi un principio generale dell’ordinamento e che quindi possa essere proposta anche contro gli atti del pubblico ministero al fine di farne dichiarare la falsità.
L’istituto della querela di falso è disciplinato dagli artt. 221 ss c.p.c. e la sua funzione è quella di “vincere” l’efficacia probatoria degli atti pubblici e delle scritture private autenticate o riconosciute. È onere della parte contro la quale viene prodotta una scrittura privata, disconoscere la sottoscrizione ex art. 214 c.p.c.; qualora ciò non venga fatto la scrittura privata si ha come riconosciuta e assume la medesima forza probatoria dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata.
Tali documenti fanno piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni in essi contenuto ma non della veridicità delle dichiarazioni in esse contenute.
Non si ha piena prova della veridicità delle affermazioni contenute nel documento bensì del fatto che quelle dichiarazioni siano state rese da quel determinato soggetto.
La querela di falso serve a togliere ad un documento tale forza probatoria.
Da ciò deriva che non è ammissibile la querela di falso tendente a dimostrare la falsità degli atti posti in essere dalla Procura della Repubblica. La veridicità del contenuto della documentazione della Procura della Repubblica potrà, e dovrà, essere accertata dal Giudice del processo penale.


Lo Studio Legale Ascione Ciccarelli è specializzato in diritto processuale civile.

Se hai bisogno di supporto legale in questo ambito, richiedi senza impegno un preventivo.