Breve commento ai primi pronunciamenti in materia di conferimento di criptovalute a capitale sociale
Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata in Materia d’Impresa, decreto n. 7556 del 18/7/2018
Si tratta della prima pronuncia della giurisprudenza italiana sul tema del conferimento delle criptovalute a capitale sociale. Il Tribunale, partendo dall’assunto secondo cui le criptovalute vadano assimilate a beni giuridici, ritiene applicabile l’art. 2465 c.c., che prevede l’obbligo di presentazione di una relazione giurata sulla stima dei conferimenti. Non afferma in senso assoluto l’inidoneità delle criptovalute ad essere conferite a capitale sociale bensì si nega che quel particolare conferimento possa essere fatto in ragione della inaffidabilità e incompletezza della perizia di stima.
Corte d’Appello di Brescia, decreto n. 207 del 24/10/2018
La Corte d’Appello di Brescia pur pervenendo alla medesima soluzione del caso concreto parte da un assunto agli antipodi, ossia che le criptovalute vadano assimilate almeno sul piano funzionale al denaro. Conseguentemente non possono ritenersi applicabili gli artt. 2464-2465 c.c., dettati per il conferimento di beni in natura e crediti. Non esistendo quindi un sistema di cambio che permette di attribuire alle criptovalute un controvalore certo, non è possibile il conferimento a capitale sociale.
Preme però precisare che la questione aveva ad oggetto una criptovaluta, Onecoin, che risultava spendibile in un circuito assai ristretto di soggetti. La questione avrebbe potuto essere risolta diversamente qualora la criptovaluta in questione avesse avuto un livello di commercializzazione più elevato.
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